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IVA SU CONCORSI A PREMIO

A

alex

Ospite
Buongiorno
chiedo delucidazioni sull'assoggettamento IVA su manifestazioni a premio regolate da piano tecnico.
Assodato che sui premi stessi l'imposta è sempre indetraibile, sui servizi ad essi legati (spedizioni ecc.) come ci si regola?

thank you
 
Il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (pubblicato in G.U. 13 dicembre 2001, n. 289), dando attuazione all'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto, con decorrenza 12 aprile 2002, la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.

Le nuove norme rendono semplici e snelle le procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle suddette manifestazioni sia attraverso una radicale revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per il loro svolgimento, sia spostando la competenza in materia di controllo dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive.

Per comprendere le implicazioni sul piano fiscale della nuova disciplina, occorre, innanzitutto, individuare, in maniera molto sintetica, i principi base che, a partire dal 12 aprile 2002, regolano dal punto di vista amministrativo le operazioni ed i concorsi a premio.



Aspetti amministrativi



Definizione di concorsi ed operazioni a premio

Le manifestazioni a premio, soggette alla nuova disciplina, si dividono in "concorsi" solo ad alcuni partecipanti ed "operazioni" a premio a tutti.

L'operazione a premio consiste in un'operazione pubblicitaria con la quale, a seguito dell'acquisto o vendita di un prodotto, viene conferito a tutti i partecipanti il premio promesso (si pensi, ad esempio, alle carte fedeltà concesse dai supermercati).

Il concorso a premio, invece, sussiste quando un'iniziativa commerciale prevede che, con o senza l'acquisto del prodotto e/o del servizio, il premio sia attribuito solo ad alcuni dei partecipanti sulla base di regole dipendenti dalla sorte o dall'abilità del concorrente.

Entrambe le fattispecie, di norma, si caratterizzano per il perseguimento di un fine squisitamente commerciale, quale, ad esempio, l'incremento delle vendite di un prodotto o la promozione del marchio o dell'immagine commerciale.




Tipo di iniziativa


Attribuzione del premio


Acquisto di prodotti/servizi




Concorso

Solo ad alcuni partecipanti

Non obbligatorio



Operazione a premio

A tutti i partecipanti

Obbligatorio

Nuove modalità operative

Dal punto di vista amministrativo, le novità contenute nel nuovo regolamento possono essere così sintetizzate

- è stata abolita l'autorizzazione ministeriale;

- per i concorsi occorre effettuare una "comunicazione" (modello "prema CO/1") cui va allegato il regolamento e la documentazione comprovante il versamento della cauzione;

- per le operazioni a premio occorre redigere e conservare il regolamento autocertificato presso la sede della ditta promotrice e comunicare, con il modello "prema OP/1", l'avvenuto versamento della cauzione;

- i poteri di vigilanza e controllo passano dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive;

- il notaio o il funzionario responsabile della Camera di Commercio, o un suo delegato, sono indicati quali garanti della regolarità della procedura dell'assegnazione dei premi;

- viene esteso anche alle imprese non residenti in Italia la possibilità di svolgere le manifestazioni a premio per il tramite di rappresentanti fiscali. Inoltre, è consentito, alle imprese promotrici residenti in Italia, di delegare tutti gli adempimenti ad agenzie di promozione o a soggetti con specifiche competenze in materia;

- le manifestazioni a premio possono essere svolte da più imprese in associazione tra loro;

- la durata massima delle operazioni a premio è di 5 anni, mentre per i concorsi il termine massimo resta fissato in 1 anno, comprendendo in esso anche l'individuazione dei vincitori;

- è consentito che anche i beni immobili possano formare oggetto di premio;

- i premi non richiesti o non assegnati possono essere devoluti alle ONLUS (non più agli organi di protezione sociale dei Comuni).


- Modalità operative e durata


Tipo di iniziativa


Modalità operative


Durata massima

Concorso

Comunicazione (modello "prema CO/1") con allegato il regolamento e la documentazione comprovante il versamento della cauzione

1 anno

Operazione a premio

Redazione e conservazione del regolamento autocertificato presso la sede della ditta promotrice;


Modello "prema OP/1" per comunicare l'avvenuto versamento della cauzione


5 anni


Aspetti fiscali

Le ricadute sul piano fiscale delle nuove norme sui concorsi ed operazioni a premio sono state illustrate dall'Agenzia delle entrate con la circolare 12 aprile 2002, n. 32/E (in questa Rivista n. 19/2002, pag. 539) che, da un lato, ha ampliato la portata delle precedenti interpretazioni ministeriali, dall'altro, ha fornito importanti precisazioni con particolare riguardo ai concorsi a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del partecipante.

Per comprendere appieno le novità di carattere fiscale, occorre, innanzitutto, delineare la disciplina attualmente in vigore come delineata dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Tale norma, a decorrere dal 1í gennaio 1998, ha soppresso le tasse di lotteria, proporzionale e fissa, cui erano assoggettate le menzionate manifestazioni, introducendo un regime fiscale a doppio binario che prevede, alternativamente (cfr. Tavola n. 3):

- l'indetraibilità ai fini IVA;

- l'assoggettamento ad imposta sostitutiva.


Indetraibilità IVA

In base alla modifica apportata all'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal 1í gennaio 1998, è previsto un regime di indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi destinati alle manifestazioni a premio.

I premi possono consistere soltanto in beni o servizi assoggettati ad IVA, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, ed in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. m), del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio non costituiscono cessioni di beni.



Imposta sostitutiva

Al contrario, gli acquisti non incisi dall'indetraibilità ai fini IVA (ovvero in caso di premi non imponibili IVA) sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva in misura pari al 20%.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i premi costituiti dai biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate al lotto.

Ai fini dell'applicazione di tale imposta sostitutiva, nelle circolari dell'Agenzia delle entrate 31 dicembre 1997, n. 335/E (in questa Rivista n. 7/1998, pag. 260) e 24 marzo 1998, n. 89/E, è stato precisato che la nozione di "operazioni non imponibili" comprende anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che per un qualunque motivo non sono state assoggettate ad IVA e, quindi, anche quelle non rilevanti o esenti. Inoltre, vengono ricondotte in tale nozione anche tutte le ipotesi in cui l'imposta assolta sull'acquisto del premio non sia detraibile per cause tecniche (come, ad esempio, nel caso di acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio).

Poiché l'anzidetta imposta è applicata in sostituzione dell'IVA, nel caso in cui i beni o i servizi offerti a titolo di premio non siano imponibili ai fini IVA, la base imponibile dell'imposta è costituita dal prezzo d'acquisto del bene offerto in premio.



Beni e servizi rientranti nella propria attività

Nell'ipotesi in cui i premi siano costituiti da beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientrano nell'attività propria dell'impresa, si pone il problema del regime applicabile ai fini IVA, considerato che l'imposta riguardante gli acquisti di tali beni e servizi è evidentemente detraibile, trattandosi di acquisti effettuati nell'esercizio di impresa, salvo le limitazioni espressamente previste dalla legge.

Su questo particolare aspetto sono stati emanati appositi chiarimenti con la già citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 89/E del 1998, in cui si precisa che i beni ed i servizi prodotti possono costituire "premio", purché all'atto della loro destinazione a "premio" sia operata la rettifica della detrazione prevista dall'art. 19-bis 2, comma 1, del DPR n. 633/1972.

La rettifica può essere operata, alternativamente, sulla base dell'originaria fattura di acquisto, se si è in presenza di un bene o servizio esattamente individuabile, o, in caso contrario, sulla base del valore normale del bene o del servizio costituente premio.



Operazioni a premio con contributo

Come anticipato, la circolare n. 32/E del 2002, riprendendo una precedente risoluzione dell'Agenzia delle entrate (risoluzione 27 giugno 2001, n. 94/E, in questa Rivista n. 29/2001, pag. 841), contiene importanti precisazioni in merito alle operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario.

A tal proposito, è stato chiarito che l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi premio e, quindi, rientrare nella disciplina delle operazioni a premio.

In altre parole, occorre distinguere la parte corrispondente al parziale pagamento del bene (cioè il contributo) su cui non si applica l'indetraibilità dell'IVA e quella che corrisponde al premio vero e proprio che continua ad essere indetraibile ai fini IVA.

Da ciò discende la parziale detraibilità dell'IVA dei beni destinati a premio e la possibilità di far ricorso all'istituto della rettifica della detrazione al fine di correggere l'iniziale indetraibilità dell'imposta sugli acquisti dei beni destinati originariamente ad operazioni a premio, in relazione all'effettivo utilizzo dei beni stessi.

La quota detraibile è pari al rapporto tra contributo richiesto al consumatore e costo sostenuto per l'acquisizione del bene oggetto del premio, risultante dall'originaria fattura d'acquisto (cfr. Tavola n. 4).



- Rettifica detrazione IVA



Esempio

Si consideri il caso di un'operazione a premio che preveda l'attribuzione ai partecipanti di un bene il cui costo d'acquisto sia pari a + 800 esclusa IVA al 20% a fronte di un contributo pari a + 200 a carico di questi ultimi.

Si avrà:

IVA sul bene = + 800 x 20% = + 160

Rapporto di detraibilità = + 200 / 800 = + 0,25

IVA detraibile = + 160 x + 0,25 = + 40

IVA indetraibile = + 160 - + 40 = + 120



Operazioni a premio con sconto

Le nuove norme introdotte dal D.P.R. n. 430/2001, si occupano anche delle cosiddette operazioni a premio con sconto, consistenti nella possibilità di ottenere, dietro prestazione di un numero determinato di prove d'acquisto e mediante un contributo di spesa, un prodotto o servizio a prezzo scontato.

Per tali fattispecie, è stabilito che "il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto".

Le nuove norme fissano, in sostanza, due principi:

- il premio non è dato dal bene in sé considerato, ma dallo sconto;

- il valore del premio (sconto) è determinato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto.

Tali particolarità determinano una differente quantificazione del premio. Infatti, mentre nelle normali operazioni a premio, quest'ultimo coincide con il bene acquistato, nel caso in oggetto non è possibile identificare il valore del premio con il bene in sé considerato.

Quindi, il valore del premio, desumibile da una comparazione fra il valore normale del bene offerto al consumatore ed il contributo richiesto, corrisponde allo sconto praticato.

Per valore normale, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del T.U.I.R. e dall'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, si intende "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o in quelli più prossimi".

Nel caso in cui trovi applicazione l'imposta sostitutiva, la base imponibile sarà calcolata, dunque, come differenza fra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto, entrambi al netto dell'IVA.

é importante notare che, nel caso in cui non sia applicabile l'imposta sostitutiva (in quanto i beni ed i servizi destinati alle operazioni a premio sono imponibili ai fini IVA), valgono le stesse considerazioni espresse per le operazioni a premio con contributo.

La quota detraibile ai fini IVA sarà, dunque, determinata rapportando il contributo richiesto al valore normale del bene offerto .

[%sig%]
 
Riferimento: IVA SU CONCORSI A PREMIO

Chiarito l'ambito di applicazione della normativa, nonche' la detraibilita' dell'iva mi manca la nozione che mi permette di registrare in contabilita' l'addebito del tributo attraverso f24. Mi manca altresi' qualche notizia relativa alla deducibilita' del conto da utilizzare. Grazie per l'eventuale attenzione.
 
Riferimento: IVA SU CONCORSI A PREMIO

Chiarito l'ambito di applicazione della normativa, nonche' la detraibilita' dell'iva mi manca la nozione che mi permette di registrare in contabilita' l'addebito del tributo attraverso f24. Mi manca altresi' qualche notizia relativa alla deducibilita' del conto da utilizzare. Grazie per l'eventuale attenzione.

Vorrei avere delucidazioni relative alla disciplina delle operazioni a premio con sconto.
Esempio:
acquisto intracomunicario euro 100
prodotto rivenduto a 110
Prezzo normale del bene 125

Quali sono gli obblighi fiscali e a quanto ammontanta l'imposta sostitutiva o l'imposta da versare?

Grazie in anticipo.
 
Riferimento: IVA SU CONCORSI A PREMIO

salve ragazzi , a proposito di operazioni a premi qualcuno sa indicarmi se su internet o in qualche altro modo, posso avere delle informazioni relative al riscontro economico che ha una ditta che fa un operazione a premi.?
grazie in anticipo
 
Visto l'esaustiva risposta data a suo tempo, potresti anche darci la versione aggiornata alle nuove normative?
In particolare mi interessa la parte delle imposte sostituti: se in un concorso viene assegnato come premio un pacchetto turistico acquistato presso le agenzie di viaggio extra UE come si calcolano le imposte?
Grazie
 
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