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iva su beni finiti acquisto seconda casa

nostromo

Utente
sto acquistando un appartamento in costruzione in piccola palazzina in zona turistica (rappresenta una seconda casa in quanto già titolare di immobile uso abitazione principale e quindi gli acconti sono stati effettuati con iva al 10%), tutta la palazzina è residenziale senza uffici o negozi, ma il bene non ha caratteristiche 'di lusso'.
L'acquisto di beni finiti per finitura appartamento (camino a legna, doccia multifunzione, pavimento in legno (SU QUESTO SONO DUBBIOSO) al difuori del capitolato e quindi di mia spettanza possono, con una dichiarazione, essere assoggetati all'iva irodtta (4 o 10%)?
Ha eventualmente rilevanza che la fattura del fornitore di detti beni (oltre alla dichiarazione) sia intestata a me come acquirente oppure e' necessario che venga intestata alla società da cui acquisto o alla società che ha in appalto la costruzione?
grazie
 
Riferimento: iva su beni finiti acquisto seconda casa

In base a quanto previsto dal n. 24 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, istitutivo dell'IVA, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 4% per le cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di case di abitazione non di lusso.

Più precisamente il punto citato prevede quanto segue: "beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 Luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis e, fino al 31 Dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 Aprile, del 7 e dell'11 Maggio 1984".

L'aliquota IVA del 4% si applica alle cessioni di beni destinati alla costruzione di:

1. Fabbricati di cui all'art. 13 della legge n. 408/1949 (c.d. "legge Tupini"): si tratta dei fabbricati composti o da sole unità abitative che non possiedono le caratteristiche "di lusso" di cui al D.M. 2 Agosto 1969, oppure composti da abitazioni, uffici e negozi; in quest'ultimo caso, come previsto dalla Legge n. 1212/1967, per applicare l'aliquota del 4% devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • oltre il 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione non di lusso;

  • non oltre il 25% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinato a negozi (nel concetto di "negozi" rientrano tutte le attività commerciali che prevedano un contatto diretto con il pubblico).

Ferme restando le condizioni sopra indicate, non ha alcun rilievo il fatto che l'immobile sia adibito o meno a prima casa; l'aliquota IVA ridotta al 4% si applicherà quindi anche alle cessioni di beni finiti da destinare ad un'abitazione che non presenti tali caratteristiche.

Al riguardo, deve porsi mente che per "casa di abitazione" deve intendersi "ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea ad essere utilizzata ad alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari, a nulla rilevando la circostanza che la stessa sia abitata in via permanente o saltuaria" (Circ. Min. Finanze del 17 Aprile 1981 n. 14).

2. Costruzioni rurali a destinazione abitativa: si tratta di fabbricati destinati al servizio del terreno ove si svolge l'attività agricola; la costruzione deve essere destinata all'uso abitativo da parte del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse. Devono inoltre ricorrere le altre condizioni previste dall'art. 9, comma 3, lett. c) ed e), del D.L. n. 557 del 30 Dicembre 1993: il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione del reddito agrario; il fabbricato non deve possedere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal D.M. 2 Agosto 1969.
 
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Riferimento: iva su beni finiti acquisto seconda casa

In base a quanto previsto dal n. 24 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, istitutivo dell'IVA, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 4% per le cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di case di abitazione non di lusso.

Più precisamente il punto citato prevede quanto segue: "beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 Luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis e, fino al 31 Dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 Aprile, del 7 e dell'11 Maggio 1984".

L'aliquota IVA del 4% si applica alle cessioni di beni destinati alla costruzione di:

1. Fabbricati di cui all'art. 13 della legge n. 408/1949 (c.d. "legge Tupini"): si tratta dei fabbricati composti o da sole unità abitative che non possiedono le caratteristiche "di lusso" di cui al D.M. 2 Agosto 1969, oppure composti da abitazioni, uffici e negozi; in quest'ultimo caso, come previsto dalla Legge n. 1212/1967, per applicare l'aliquota del 4% devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • oltre il 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione non di lusso;

  • non oltre il 25% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinato a negozi (nel concetto di "negozi" rientrano tutte le attività commerciali che prevedano un contatto diretto con il pubblico).

Ferme restando le condizioni sopra indicate, non ha alcun rilievo il fatto che l'immobile sia adibito o meno a prima casa; l'aliquota IVA ridotta al 4% si applicherà quindi anche alle cessioni di beni finiti da destinare ad un'abitazione che non presenti tali caratteristiche.

Al riguardo, deve porsi mente che per "casa di abitazione" deve intendersi "ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea ad essere utilizzata ad alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari, a nulla rilevando la circostanza che la stessa sia abitata in via permanente o saltuaria" (Circ. Min. Finanze del 17 Aprile 1981 n. 14).

2. Costruzioni rurali a destinazione abitativa: si tratta di fabbricati destinati al servizio del terreno ove si svolge l'attività agricola; la costruzione deve essere destinata all'uso abitativo da parte del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse. Devono inoltre ricorrere le altre condizioni previste dall'art. 9, comma 3, lett. c) ed e), del D.L. n. 557 del 30 Dicembre 1993: il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione del reddito agrario; il fabbricato non deve possedere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal D.M. 2 Agosto 1969.

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gentilissimo e risposta molto chiara.grazie
 
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