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IVA REVERSE CHARGE

prima di dar dell'ottuso ad altri ritengo devi considerare la possibilità che lo "scarto" di lavorazione ( i piedini) non venga considerato "rottami".
Visto che la fattura la emette il cedente non vedo il motivo per cui l'acquirente mi deve imporre come emetterla.
E suo diritto comunicarti "Vuoi acquistare i "rottami" da me" ? o li compri con iva o vai altrove...
 
E scusa Marlin, ma allora equivale a dire che ogni cedente è libero di fatturare con l'aliquota iva che gli pare? (30%, 35%, 42.58% ecc...)
Se in fattura la dicitura è "Rottami ferrosi" (o simili) c'è una normativa apposita.
Se il cedente vuole fare come gli pare, allora è ovvio che l'acquirente è obbligato a registrare la fattura così come gli arriva, però dico che al cedente va fatto presente l'errore e gli va richiesta la correzione della fattura.

Ciao
 
Giusto quello che scrivete, ma io mi porrei il problema riguardante il nuovo 60bis del Dpr 633/1972 introdotto con la finanziaria del 2005, ovvero la c.d. "solidarietà Iva" tra acquirente e venditore, o per estensione il problema riguardante il trattamento Iva nel caso di falsa fatturazione.

A mio avviso, nel caso non si neutralizzi l'Iva sulla fattura ricevuta con il reverse charge, c'e' il forte rischio che in caso di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, non venga riconosciuta la detraibilità in capo all'Iva su tali fatture, detratte impropriamente.
 
In pratica l'acquirente, quando paga i rottami, non deve pagare l'iva, e basta.
Solo che in questo caso in cui il venditore non vuole sentirne parlare, e avendo l'acquirente già pagato anche l'iva non rimane altro che reg. la fattura detraendo la suddetta iva, sperando in nessun controllo.
Ciao
 
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