L'articolo 1 del decreto attuativo dell'Iva per cassa prevede che "per i soeggetti per che esercitano l'opzione l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrisepttivi. L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali"
La domanda che mi pongo è questa: la fattura emessa nei confronti di un ente pubblico (ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del DPR 633/72) rientra in questa casistica ? Gli enti pubblici sono considerabili soggetti "che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione" ?
Grazie
La domanda che mi pongo è questa: la fattura emessa nei confronti di un ente pubblico (ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del DPR 633/72) rientra in questa casistica ? Gli enti pubblici sono considerabili soggetti "che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione" ?
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