Riferimento: IVA omaggi
Beni la cui produzione o il cui commercio costituisce OGGETTO DELL’ATTIVITA’ dell'impresa: Cessione soggetta ad Iva.
Al momento dell’acquisto l’impresa registra il costo sostenuto indistintamente rispetto agli altri acquisti di merci e si porta in detrazione l’Iva; la successiva cessione gratuita del bene deve essere assoggettata ad Iva, rientrando pertanto nel volume d’affari ex art. 2.2 n. 4 DPR 633 e figurando tra i ricavi ex art. 85/917. A tal fine l'impresa può scegliere di operare in una delle alternative di seguito descritte.
1) Emissione della fattura per ogni singola operazione:
a) senza rinuncia alla rivalsa dell'Iva - sulla fattura porre la dicitura "Cessione gratuita ex art. 2/633 con obbligo di rivalsa ex art. 18/633". Il cliente porterà in detrazione l'Iva pagata (se detraibile);
b) con rinuncia alla rivalsa dell'Iva che resterà a carico dell'impresa -sulla fattura porre la dicitura "Cessione gratuita ex art. 2/633 senza obbligo di rivalsa ex art. 18" (n.b.: l'Iva addebitata in fattura, non richiesta al cliente, è costo indeducibile ex art. 64). Mentre il cedente deve versare l'Iva indicata in fattura, chi riceve il bene deve registrare la fattura sul Reg. Acquisti ma non potrà detrarsi l'Iva.
2) Emissione di una auto-fattura singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese.
3) Annotazione giornaliera nel registro degli omaggi, preventivamente numerato, con l'indicazione del cessionario, del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.
Omaggi alle Onlus: l’operazione è esente ex art. 10/633.
Se all’acquisto non era stata operata la detrazione dell’Iva, la cessione non è soggetta ad imposta.
OMAGGI DI MODICO VALORE
Non sono considerati cessioni e non devono essere fatturati; sono esonerati anche da D.d.T.. Perché un campione sia tale, deve:
rappresentare il bene originario, da cui è stato tratto o che viene riprodotto in tutto o in parte;
riprodurre fedelmente le caratteristiche organolettiche della merce che rappresenta.
Lo scopo del campione è, e deve rimanere, essenzialmente e sostanzialmente dimostrativo. Appositamente contrassegnati vuol dire che il campione deve riportare la dicitura "campione gratuito" stampata in modo indelebile (es. incisione, inchiostro indelebile, serigrafia). Modico valore, si riferisce al singolo campione; è ininfluente il valore complessivo (R.M. 3.4.03 n. 83). Condizioni per la non imponibilità Iva sono: – gratuità ,– apposito contrassegno, – modico valore -.