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iva o imposta di registro?

Buonasera, sono amministratore di una società immobiliare che come oggetto sociale acquista per poi rivendere immobili anche mediante pubblici incanti.
Mesi fa ho acquistato un immobile a Napoli, ho avuto il decreto di trasferimento e adesso devo rivenderlo. L'acquirente che tasse deve pagare? comprandola come prima casa paga il 4% sul valore venale (900.000 euro) o come si fa tra privati sul valora catastale? deve pagare iva o imposta di registro? non riesco a capire nel caso in cui dovesse pagare il 4% sul valore commerciale, come una società potrebbe essere concorrenziale rispetto ai privati.( l'immobile è caricato a 850.000 euro ) grazie in anticipo.non è possibile trovare una scappatoia legale?:rolleyes:
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

L'iva si applica solo alle cessioni effettuate dalle imprese costruttici o dalle imprese di restauro entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento di restauro dell'immobile. Le cessioni effettuate dagli altri soggetti IVA, quindi anche dalle società immobiliari, sono esenti IVA e si applica l'imposta di registro sul valore catastale. Per prima casa 3%.
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

il notaio che ho chiamato ha detto il contrario (deve pagare il 4 % sul valore venale dell'immobile) cioè sul reale prezzo di vendita.una vera batosta, rischio di perdere l'acquirente.sono confuso.ad ogni modo grazie mille per la sua risposta.
 
Ultima modifica:
Riferimento: iva o imposta di registro?

Dal sito dell'Ageniza delle Entrate:

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale
Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.
Dal 1º gennaio 2007 ( per effetto della Legge Finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato. Questa regola nel 2006 era ammessa, invece, a condizione che entrambe le parti fossero dei privati.
È possibile fruire dell'agevolazione a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.
Infatti, l'occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
sarà dovuta una sanzione che va dal 50 per cento al 100 per cento delle minori imposte versate.
L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Il nuovo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30 per cento dell'onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.

Sono escluse da tale previsione le cessioni di tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e loro pertinenze (terreni, negozi, uffici, ecc.).
I contribuenti che si avvalgono delle nuove disposizioni sono esclusi dalla programmazione dei controlli relativi alle vendite immobiliari nonché dalla rettifica del valore.
Per chi decide di non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene (normalmente rappresentato dal prezzo convenuto).
Si ricorda, in tal caso, che se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso.

Come si determina il valore catastale
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) per i seguenti coefficienti:

110, per la prima casa
120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1)
60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

Finalmente una bella notizia:D :sun: , in questo periodo mi stanno andando tutte male! Dopo le tue gentili risposte ho capito che devo cambiare notaio. :eek: ciao e grazie ancora per la tua disponibilità
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

Ciao leggevo la tua risposta e facendo una ricerca sul sito dell'Age vedo invece nelle risposte che le società immobiliari sono soggetti iva come le imprese costruttrici e quelle di restaurazione pertanto credo sia corretto approfondire il tutto.
Natalia
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

Certo che sono soggetti IVA, sono imprese :D . Però le cessioni sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 comma 8-bis del DPR 633/72, che ha introdotto un criterio generale di esenzione per le cessioni immobiliari effettuate da soggetti IVA, con le due sole eccezioni delle imprese costruttrici e le imprese che eseguono interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) dell legge 5 agosto 1978, n. 457, cioè
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Quindi un società immobiliare che si limita ad acquistare per rivendere, a meno che non si occupi anche di effettuare i suddetti interventi di recupero del patrimonio edilizio primadi rivendere, effettua una cessione esente IVA ex art. 10 comma 8-bis del decreto IVA.
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

Ascolta io non ho trovato nessuna norma o circolare che dice quello che scrivi te...se hai una circolare o una risoluzione oppure un caso portato da riviste specializzate allora mi inchino...ma al contrario sul sito dell'Age (e dico AGE) non sono indicati ne se ne ma solo che sono soggetti ad iva anche le cessioni di immobili da imprese immobiliari.
Ciao
Natalia
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

La norma è l'art 10 comma 8-bis del D.P.R. 633/72. Se mi dai tu il link dell'ADE che dice il contrario.
 
Riferimento: iva o imposta di registro?

In effetti leggendo la norma(art 10) sembra sia corretta l'esclusione ....nessuno si pronuncia?
Natalia
 
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