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iva ed accisa agevolata su bollette utenze

Chiara85

Utente
Buongiorno,
ho riscontrato che la compagnia fornitrice delle utenze aziendali non applica in bolletta l'iva agevolata al 10% rispettivamente su luce e gas ed accisa agevolata su gas.

Premetto che tale diritto spetta all'azienda consumatrice (da verifica ATECO), mentre la compagnia in questione non ha mai fornito alcun form per avanzare la richiesta di agevolazione dall'attivazione delle forniture ad oggi.

Qualcuno di voi sa se è possibile richiedere il rimborso degli importi indebilamente versati, la procedura per avanzarlo ed i termini?

Ringrazio anticipatamente,
Saluti
Chiara
 
Sei tu che devi far richiesta...e l'agevolazione decorre da quando la fai la richiesta..
Sono dichiarazioni sotto la vostra responsabilità, senza quelle il fornitore non fa niente..
 
Se è pacifico che fino a quando farai richiesta l'iva rimarrà al 22 e le accise su gas rimarranno intere e le agevolazioni decorrono dalla domanda..... che rimborsi vuoi avere?..
L'accisa gas è passata su per il camino...:D
 
Aggiungo inoltre che la (maggiore) IVA pagata viene portata in detrazione, la (maggior) accisa versata viene dedotta come costo.
Saluti.
 
Sollevo la questione facendo riferimento al seguente estratto reperito:
" L’utente che abbia inconsapevolmente pagato una fattura comprensiva di un’accisa indebitamente maggiorata deve inoltrare apposita ed espressa istanza di rimborso alla competente autorità amministrativa di settore che, come sopra accennato, è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il perentorio termine decadenziale di DUE ANNI, decorrente a partire dalla data dell’effettuato pagamento dell’indebito.
Cristallino è, sul punto, il Testo Unico: “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. […] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” (art. 14, d.lgs. n. 504/1995). Le concrete modalità di espletamento dei rimborsi in materia di accise sono, poi, analiticamente indicate dall’art. 6, d.lgs. n. 689/1996 (cui si fa diretto rinvio)."
 
Leggiamo il reperito nel contesto..

COSA FARE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE.
Trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato. È onere del beneficiario della fornitura, quindi, provvedere a presentare all’operatore apposita richiesta di applicazione delle agevolazioni sopra menzionate all’interno della bolletta.
A livello pratico, è sufficiente inoltrare l’istanza di applicazione dell’agevolazione mediante gli appositi form online che ogni operatore energetico è tenuto a mettere a disposizione degli utenti, da compilare e successivamente inviare unitamente all’ulteriore documentazione da allegare all’istanza (ed analiticamente indicata dall’operatore negli stessi form).
Dal momento dell’avvenuto invio, inizia a decorrere la vigenza dell’agevolazione in favore del richiedente.
In seguito all’inoltro all’azienda erogatrice, sarà cura ed onere di quest’ultima provvedere alla trasmissione della richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, che potrà procedere agli opportuni riscontri sulla veridicità della dichiarazione stessa.
L’istanza in parola ha valenza di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ed è espressamente prescritta per lo scopo in argomento da un’apposita circolare dell’Agenzia (n. 64 del 3/4/2000).
In ogni caso, in via preventiva e al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda, è consigliabile portare a conoscenza il proprio soggetto erogatore dell’appartenenza alle categorie agevolate sin dal momento dell’attivazione della propria utenza, in modo da ricevere già dall’invio della prima bolletta una fattura al netto delle agevolazioni spettanti.

COME AGIRE IN CASO DI PAGAMENTO INDEBITO DELL’IMPOSTA.
Tuttavia, uno dei più frequenti elementi ostativi per l’effettivo godimento di un vero e proprio diritto attribuito per legge a chi ne possegga i requisiti (oltre all’informazione incompleta del pubblico) è senz’altro costituito dagli usuali comportamenti illeciti dei fornitori energetici, i quali, in specie, non comunicano all’Amministrazione competente in materia di accise (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la richiesta di adesione all’agevolazione del proprio cliente, con il risultato di vedersi egualmente recapitare una fattura comprensiva dell’importo integrale dell’imposta.
In tal caso, avendo inoltrato la richiesta di applicazione della riduzione alla propria azienda erogatrice, l’utente si è già espressamente valso della facoltà di godere dei benefici fiscali in argomento, così azionando il proprio diritto a vedersi riconosciuta in bolletta la riduzione dell’accisa come prescritto dal Testo Unico. Diritto del quale, però, non potrà realmente godere per via dell’illecito agire del proprio fornitore.
L’utente che abbia inconsapevolmente pagato una fattura comprensiva di un’accisa indebitamente maggiorata deve inoltrareapposita ed espressa istanza di rimborsoalla competente autorità amministrativa di settore che, come sopra accennato, è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il perentorio termine decadenziale di DUE ANNI, decorrente a partire dalla data dell’effettuato pagamento dell’indebito.
Cristallino è, sul punto, il Testo Unico: “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. […] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” (art. 14, d.lgs. n. 504/1995). Le concrete modalità di espletamento dei rimborsi in materia di accise sono, poi, analiticamente indicate dall’art. 6, d.lgs. n. 689/1996 (cui si fa diretto rinvio)."
 
Leggiamo il reperito nel contesto..

COSA FARE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE.
Trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato. È onere del beneficiario della fornitura, quindi, provvedere a presentare all’operatore apposita richiesta di applicazione delle agevolazioni sopra menzionate all’interno della bolletta.
A livello pratico, è sufficiente inoltrare l’istanza di applicazione dell’agevolazione mediante gli appositi form online che ogni operatore energetico è tenuto a mettere a disposizione degli utenti, da compilare e successivamente inviare unitamente all’ulteriore documentazione da allegare all’istanza (ed analiticamente indicata dall’operatore negli stessi form).
Dal momento dell’avvenuto invio, inizia a decorrere la vigenza dell’agevolazione in favore del richiedente.
In seguito all’inoltro all’azienda erogatrice, sarà cura ed onere di quest’ultima provvedere alla trasmissione della richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, che potrà procedere agli opportuni riscontri sulla veridicità della dichiarazione stessa.
L’istanza in parola ha valenza di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ed è espressamente prescritta per lo scopo in argomento da un’apposita circolare dell’Agenzia (n. 64 del 3/4/2000).
In ogni caso, in via preventiva e al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda, è consigliabile portare a conoscenza il proprio soggetto erogatore dell’appartenenza alle categorie agevolate sin dal momento dell’attivazione della propria utenza, in modo da ricevere già dall’invio della prima bolletta una fattura al netto delle agevolazioni spettanti.

COME AGIRE IN CASO DI PAGAMENTO INDEBITO DELL’IMPOSTA.
Tuttavia, uno dei più frequenti elementi ostativi per l’effettivo godimento di un vero e proprio diritto attribuito per legge a chi ne possegga i requisiti (oltre all’informazione incompleta del pubblico) è senz’altro costituito dagli usuali comportamenti illeciti dei fornitori energetici, i quali, in specie, non comunicano all’Amministrazione competente in materia di accise (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la richiesta di adesione all’agevolazione del proprio cliente, con il risultato di vedersi egualmente recapitare una fattura comprensiva dell’importo integrale dell’imposta.
In tal caso, avendo inoltrato la richiesta di applicazione della riduzione alla propria azienda erogatrice, l’utente si è già espressamente valso della facoltà di godere dei benefici fiscali in argomento, così azionando il proprio diritto a vedersi riconosciuta in bolletta la riduzione dell’accisa come prescritto dal Testo Unico. Diritto del quale, però, non potrà realmente godere per via dell’illecito agire del proprio fornitore.
L’utente che abbia inconsapevolmente pagato una fattura comprensiva di un’accisa indebitamente maggiorata deve inoltrareapposita ed espressa istanza di rimborsoalla competente autorità amministrativa di settore che, come sopra accennato, è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il perentorio termine decadenziale di DUE ANNI, decorrente a partire dalla data dell’effettuato pagamento dell’indebito.
Cristallino è, sul punto, il Testo Unico: “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. […] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” (art. 14, d.lgs. n. 504/1995). Le concrete modalità di espletamento dei rimborsi in materia di accise sono, poi, analiticamente indicate dall’art. 6, d.lgs. n. 689/1996 (cui si fa diretto rinvio)."
Leggiamo il reperito nel contesto..

COSA FARE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE.
Trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato. È onere del beneficiario della fornitura, quindi, provvedere a presentare all’operatore apposita richiesta di applicazione delle agevolazioni sopra menzionate all’interno della bolletta.
A livello pratico, è sufficiente inoltrare l’istanza di applicazione dell’agevolazione mediante gli appositi form online che ogni operatore energetico è tenuto a mettere a disposizione degli utenti, da compilare e successivamente inviare unitamente all’ulteriore documentazione da allegare all’istanza (ed analiticamente indicata dall’operatore negli stessi form).
Dal momento dell’avvenuto invio, inizia a decorrere la vigenza dell’agevolazione in favore del richiedente.
In seguito all’inoltro all’azienda erogatrice, sarà cura ed onere di quest’ultima provvedere alla trasmissione della richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, che potrà procedere agli opportuni riscontri sulla veridicità della dichiarazione stessa.
L’istanza in parola ha valenza di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ed è espressamente prescritta per lo scopo in argomento da un’apposita circolare dell’Agenzia (n. 64 del 3/4/2000).
In ogni caso, in via preventiva e al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda, è consigliabile portare a conoscenza il proprio soggetto erogatore dell’appartenenza alle categorie agevolate sin dal momento dell’attivazione della propria utenza, in modo da ricevere già dall’invio della prima bolletta una fattura al netto delle agevolazioni spettanti.

COME AGIRE IN CASO DI PAGAMENTO INDEBITO DELL’IMPOSTA.
Tuttavia, uno dei più frequenti elementi ostativi per l’effettivo godimento di un vero e proprio diritto attribuito per legge a chi ne possegga i requisiti (oltre all’informazione incompleta del pubblico) è senz’altro costituito dagli usuali comportamenti illeciti dei fornitori energetici, i quali, in specie, non comunicano all’Amministrazione competente in materia di accise (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la richiesta di adesione all’agevolazione del proprio cliente, con il risultato di vedersi egualmente recapitare una fattura comprensiva dell’importo integrale dell’imposta.
In tal caso, avendo inoltrato la richiesta di applicazione della riduzione alla propria azienda erogatrice, l’utente si è già espressamente valso della facoltà di godere dei benefici fiscali in argomento, così azionando il proprio diritto a vedersi riconosciuta in bolletta la riduzione dell’accisa come prescritto dal Testo Unico. Diritto del quale, però, non potrà realmente godere per via dell’illecito agire del proprio fornitore.
L’utente che abbia inconsapevolmente pagato una fattura comprensiva di un’accisa indebitamente maggiorata deve inoltrareapposita ed espressa istanza di rimborsoalla competente autorità amministrativa di settore che, come sopra accennato, è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il perentorio termine decadenziale di DUE ANNI, decorrente a partire dalla data dell’effettuato pagamento dell’indebito.
Cristallino è, sul punto, il Testo Unico: “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. […] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” (art. 14, d.lgs. n. 504/1995). Le concrete modalità di espletamento dei rimborsi in materia di accise sono, poi, analiticamente indicate dall’art. 6, d.lgs. n. 689/1996 (cui si fa diretto rinvio)."

Grazie STUDIOCEL
 
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