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iva auto vendita profess. 2

AMMORTAMENTO NO

INTERPELLO N. XXXXX/2005 (DRE VENETO)
(TRATTO DA INTERNET)

Il signor XXXX YYYY in data XX.XX.XXXX ha aperto Partita Iva con codice attività XXXXX.
Nell'anno 2001 ha acquistato un'autovettura per un importo pari a circa 10.000 euro e nell'anno 2003 un personal computer per un importo pari a circa 1.200 euro, sommando tutti i vari accessori acquistati successivamente al 2003, ma comunque in un periodo antecedente all'apertura della Partita Iva.
Chiede di poter inserire i sopraccitati beni provenienti dalla sfera privata, nella sfera professionale e quindi di poter dedurre oltre ai normali costi di gestione, gli ammortamenti.

Il contribuente, al momento dell'apertura della Partita Iva, intende valutare con l'aiuto di una rivista specializzata e tenendo conto del reale valore di mercato, l'autovettura ad una cifra pari a circa 4.000 euro e il personal computer, completo di tutti gli accessori, ad un prezzo di mercato pari a 900 euro.
Ritiene quindi di inserire tali valori nel registro dei beni ammortizzabili e di procedere al calcolo delle relative quote di ammortamento, al fine di dedurle dal reddito professionale, inserendo il totale anche nel valore dei beni strumentali, da indicare negli studi di settore.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Dpr 917 del 22 dicembre 1986 n. 917, il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e "... quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione ...".
Il successivo comma 2 prevede che per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, la deduzione avvenga per quote di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze, ammettendo, la deduzione integrale delle spese, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, nel caso in cui il cui costo unitario di tali beni non sia superiore a 1 milione di lire.
In ossequio al principio di cassa, il tenore letterale delle disposizioni richiamate, porta ad ammettere la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo esclusivamente di quelle spese che vengono effettivamente sostenute nel periodo d'imposta in cui si eserciti l'attività professionale, ritenendosi, per contro, esclusa la deducibilità di tutti quei costi che vengono materialmente sostenuti in periodi diversi.
Tali conclusioni devono ritenersi valide anche in riferimento all'autoveicolo del professionista, atteso che l'articolo 164 del Tuir, prevede solamente dei limiti alla deducibilità per alcuni beni, ma non deroga i principi generali richiamati.
Ne consegue che nel caso di cespiti acquisiti nell'ambito della sfera personale e immessi nella sfera professionale solo successivamente, trattandosi di beni già in possesso, acquisiti in un periodo d'imposta antecedente rispetto a quello in cui si realizza il passaggio dei beni dalla sfera personale a quella professionale, viene meno il requisito dell'effettivo sostenimento della spesa nell'esercizio di tale attività.
Considerando che, nell'ambito della disciplina dei redditi di lavoro autonomo non esiste una norma, analoga a quella prevista per l'imprenditore individuale (art. 65, già 77 del Dpr 917 del 22 dicembre 1986 n. 917), che individui specificamente i criteri di tassazione per i beni provenienti dal patrimonio personale, si ritiene che il costo dei beni provenienti dal patrimonio professionale del signor XXXXX deve ritenersi fiscalmente non riconosciuto e, di conseguenza, non ammortizzabile.
Diversamente, le relative spese di gestione potranno essere portate in deduzione dal reddito di lavoro autonomo sempre che vengano concretamente sostenute nell'esercizio della professione.
 
Re: .........................

forse usando la funzione ricerca, invece di postare cose già stranote e di disturbare come sempre, il troll si sarebbe reso conto che se ne era già discusso di sta roba, visto che vuol dimostrare di esser chissà chi (è bravo a copiare ed incollare, però non a trovare la commissione tributaria regionale sez brescia nelle sue banche dati)
..

ora cmq si sarebbe voluto parlare di quella risoluzione del 2002..

amen, finchè viene lasciato libero di scorrazzare, disturbare ed inquinare tutto sarà sempre così

contenti i gestori del forum contenti tutti
 
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