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iva agevolata sulle ristrutturazioni Articolo Fisco e tasse

catia71

Utente
Mi è caduto l'occhio sull'articolo relativo all'Iva agevolata e mi interessava un chiarimento, posto che ha confermato un mio punto di vista per il quale ho avuto recentemente una discussione. Vorrei un'ulteriore conferma:
dall'articolo mi pare di capire che il committente non possa comprare i materiali (non finiti) con iva agevolata e farli mettere in opera, perché si abbia ristrutturazione i materiali e le prestazioni devono essere fatturati dalla ditta è giusto?
nel caso in cui invece un'impresa sistematicamente abbia fatto interventi facendo acquistare i materiali al committente questi che ha acquistato con iva agevolare rischia il recupero dell'iva ed anche la contestazione della relativa detrazione?

Grazie per il parere
 
Ai sensi del numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457/1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.

Per «beni finiti», cui si applica l'aliquota IVA agevolata, si intendono, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare del 2 marzo 1994 n. 1, i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile.

Più precisamente non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, etc.).

Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, etc...
 
Ai sensi del numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457/1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.

Per «beni finiti», cui si applica l'aliquota IVA agevolata, si intendono, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare del 2 marzo 1994 n. 1, i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile.

Più precisamente non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, etc.).

Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, etc...


SI SI d'accordo, ma la mia domanda era riferita al comportamento tenuto da un'azienda edile che sistematicamente effettua ristrutturazioni facendo acquistare il materiale al committente privato. Siccome questo privato mi aveva chiesto informazioni a proposito della detrazione facendomi vedere tutte le fatture del materiale acquistato al magazzino e a parte quella manodopera di questa azienda ho obiettato che non era corretto, e mi è stato risposto che questa azienda le ristrutturazioni le fa così per far pagare meno in quanto non ricarica il materiale... so che poi ha fatto il 730 ad un Caaf che non ha sollevato le mie stesse obiezioni ma alla luce di questo articolo sono rinfrancata non sono proprio suonata!!!:dead:
 
SI SI d'accordo, ma la mia domanda era riferita al comportamento tenuto da un'azienda edile che sistematicamente effettua ristrutturazioni facendo acquistare il materiale al committente privato. Siccome questo privato mi aveva chiesto informazioni a proposito della detrazione facendomi vedere tutte le fatture del materiale acquistato al magazzino e a parte quella manodopera di questa azienda ho obiettato che non era corretto, e mi è stato risposto che questa azienda le ristrutturazioni le fa così per far pagare meno in quanto non ricarica il materiale... so che poi ha fatto il 730 ad un Caaf che non ha sollevato le mie stesse obiezioni ma alla luce di questo articolo sono rinfrancata non sono proprio suonata!!!:dead:

Catia, il committente può sempre acquistare direttamente i materiali da porre in opera e beneficiare della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tuttavia per l'IVA permane valido quanto sopra detto.
 
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