COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI
È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni,
ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e relativo al possesso
di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). Ad esempio, in caso di nuovo acquisto di un immobile non compreso nella dsu, se il valore definito ai fini ISEE di tale immobile, unitamente agli altri immobili posseduti, determina il superamento
della soglia del patrimonio immobiliare prevista dal decreto, senza considerare la casa di abitazione, tale variazione deve
essere comunicata.
Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. Nel caso
l’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, sia avvenuta a
seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro 15 giorni
dall'acquisizione. Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o
altre utilità. Cosi, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si
riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista dal decreto legge per accedere al
beneficio Rdc/Pdc. In tale caso la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni.