Giovanni Sciaccone
Utente
La mia è una curiosità di tipo giuridico. La legge italiana prevede che il cittadino italiano residente all’estero, ma non iscritto all’AIRE è sempre e comunque considerato fiscalmente residente in Italia.
Tuttavia nelle varie convenzioni internazionali, dove sono anche fissati i criteri per stabilire la residenza fiscale di un cittadino, mai si fa riferimento all’AIRE.
Prendiamo ad esempio la convenzione sulle doppie imposizioni fra Italia e Germania:
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel modo seguente:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, e' considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essae' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
In pratica la convenzione descrive un “albero delle decisioni” da applicarsi nel caso una persona possa considerarsi residente contemporaneamente in entrambi gli stati, come ovviamente nel caso di un cittadino residente all’estero non iscritto all’AIRE.
In molte decisioni sull’argomento la magistratura ha dato ragione alla visione della normativa italiana. Tuttavia mai si è posto in evidenza il contrasto tra la normativa italiana e il trattato internazionale. A me hanno sempre insegnato che i trattati internazionali sono prevalenti sulla normativa nazionale. E cosi, o non è cosi?
Tuttavia nelle varie convenzioni internazionali, dove sono anche fissati i criteri per stabilire la residenza fiscale di un cittadino, mai si fa riferimento all’AIRE.
Prendiamo ad esempio la convenzione sulle doppie imposizioni fra Italia e Germania:
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel modo seguente:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, e' considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essae' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
In pratica la convenzione descrive un “albero delle decisioni” da applicarsi nel caso una persona possa considerarsi residente contemporaneamente in entrambi gli stati, come ovviamente nel caso di un cittadino residente all’estero non iscritto all’AIRE.
In molte decisioni sull’argomento la magistratura ha dato ragione alla visione della normativa italiana. Tuttavia mai si è posto in evidenza il contrasto tra la normativa italiana e il trattato internazionale. A me hanno sempre insegnato che i trattati internazionali sono prevalenti sulla normativa nazionale. E cosi, o non è cosi?