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Irpef non versata dal datore di lavoro

Dartagnan

Utente
Buongiorno sono venuto a conoscenza di una sentenza della corte di cassazione che se il datore di lavoro non è in regola con il versamento dell'Iperf trattenuta in busta paga di un lavoratore dipendente l'agenzia dell'entrate può rivalersi sul dipendente come responsabile in solido. Vorrei sapere se è possibile sapere se si è in grado di sapere se l'azienda per la quale si lavora è in regola con questi versamenti.
 
Buongiorno sono venuto a conoscenza di una sentenza della corte di cassazione che se il datore di lavoro non è in regola con il versamento dell'Iperf trattenuta in busta paga di un lavoratore dipendente l'agenzia dell'entrate può rivalersi sul dipendente come responsabile in solido. Vorrei sapere se è possibile sapere se si è in grado di sapere se l'azienda per la quale si lavora è in regola con questi versamenti.

In realtà esiste una specifica disposizione di legge (art. 35 DPR 602/73) che prevede la solidarietà del sostituito d'imposta nel caso in cui il sostituto né effettua e né versa le ritenute.
La responsabilità solidale pertanto non scatta nel caso in cui il datore di lavoro effettua le ritenute in busta paga ma non le versa, tant'è vero che poi viene rilasciata la CU al dipendente.
Invece nel caso in cui ad es. l'Ade (o la GdF) in fase di verifica nei confronti del datore di lavoro accerta l'erogazione di retribuzioni in nero, in tal caso sì scatterebbe la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito poiché il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, né ha effettuato e né ha versato le ritenute.
Saluti.
 
Grazie Rocco per la risposta anche io ero conoscenza di quanto tu hai scritto però mi sono informato bene e c'è una sentenza della corte di cassazione del 2017 che ha dato parere positivo all'agenzia delle entrate che si era rivalso sul dipendente per l'irpef non versata dall'azienda, infatti il dipendente si era tutelato facendo ricorso in commissione tributaria e aveva vinto i primi due gradi di giudizio, in commissione provinciale e regionale salvo poi ribaltare il tutto in cassazione.
 
Grazie Rocco per la risposta anche io ero conoscenza di quanto tu hai scritto però mi sono informato bene e c'è una sentenza della corte di cassazione del 2017 che ha dato parere positivo all'agenzia delle entrate che si era rivalso sul dipendente per l'irpef non versata dall'azienda, infatti il dipendente si era tutelato facendo ricorso in commissione tributaria e aveva vinto i primi due gradi di giudizio, in commissione provinciale e regionale salvo poi ribaltare il tutto in cassazione.

Se riesci a comunicarmi gli estremi della sentenza così la leggo non appena posso.
Grazie.
 
La sentenza a cui faccio riferimento è la n. 12113 depositata il 16 maggio del 2017

Sì ho letto la sentenza, anche se non mi trova d'accordo perché ritengo che la responsabilità solidale non debba sussistere nel momento in cui il sostituto effettua la ritenuta, anche se poi non la versa. La Cassazione invece afferma, al contrario, che in virtù di quanto disposto dall'art. 64 c. 1 del DPR 600/73 il sostituito "fin dall'origine" (e non solo in fase di riscossione) debba ritenersi obbligato in solido con il sostituto. Il problema è che non riuscirai a sapere se l'azienda versa l'irpef o meno perché non vi è nessuna disposizione di legge che obbligherebbe l'azienda a fornire tale informazione, per cui mi chiedo se a questo punto la CU debba non solo certificare le ritenute operate ma anche (e soprattutto) quelle versate!!!!
Saluti.
 
Mi trovi daccordo resta il fatto che a questo punto un lavoratore dipendente non ha alcuna tutela, anche perché pur potendo rivalersi con un'azione giudiziaria contro il proprio datore di lavoro sappiamo benissimo che non riuscirà mai ad avere indietro nulla, quindi si troverà a versare l'imposta due volte prima come ritenuta in busta paga e poi come sanzione all'agenzia dell'entrate. Su questa sentenza c'è molto da riflettere poiché mette il lavoratore in una situazione a lui molto svantaggiosa
 
Mi trovi daccordo resta il fatto che a questo punto un lavoratore dipendente non ha alcuna tutela, anche perché pur potendo rivalersi con un'azione giudiziaria contro il proprio datore di lavoro sappiamo benissimo che non riuscirà mai ad avere indietro nulla, quindi si troverà a versare l'imposta due volte prima come ritenuta in busta paga e poi come sanzione all'agenzia dell'entrate. Su questa sentenza c'è molto da riflettere poiché mette il lavoratore in una situazione a lui molto svantaggiosa

Hai centrato perfettamente la questione, considera poi quante chances di successo potrebbe avere un'azione di regresso effettuata nei confronti di una società fallita, come nel caso della sentenza da te citata!!!
Speriamo che la Cassazione cambi orientamento, anche se dubito di questo... oppure che venga sollevato un qualche dubbio di costituzionalità di questa norma.
Saluti.
 
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