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IRAP e Autonoma organizzazione

Riferimento: IRAP e Autonoma organizzazione

Sono d’accordo che attualmente la soluzione migliore per un professionista senza autonoma organizzazione sia la non compilazione del quadro IQ, ma la mia domanda iniziale era tesa a conoscere se, in caso di omissione del quadro IQ, l’iter contenzioso diventasse più complicato: cioè prima si deve subire l’accertamento dell’ ADE e poi la Commissione tributaria come prima. In particolare l’ADE quali poteri ha in questo particolare frangente? Può verificare solamente la dichiarazione fiscale dell’anno d’imposta (UNICO) oppure può fare un accertamento completo su tutta la contabilità??
Grazie

La circolare n. 45/E al paragrafo 5.5 testualmente recita:
"In primo luogo, gli uffici esaminano le dichiarazioni, con specifico riguardo al contenuto del quadro concernente i redditi di lavoro autonomo, al fine di verificare la fondatezza della richiesta del contribuente e di contrastare, ricorrendone i presupposti, le eccezioni sollevate in giudizio circa la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Come già accennato al punto 5.3., la Corte di cassazione ha rilevato come la circostanza che il contribuente abbia compilato il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo, con indicazione di costi afferenti l’attività svolta, può fornire elementi utili ai fini della valutazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass. n. 1414 del 23 gennaio 2008).
Vanno, inoltre, esaminati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che integrano la dichiarazione dei redditi. Vanno analizzati, in particolare, i quadri relativi al personale addetto
all’attività, all’unità locale destinata all’esercizio dell’attività e ai beni strumentali.
Ulteriori elementi utili potrebbero essere desunti, in caso di insufficienza delle informazioni ricavate dalle dichiarazioni, da altre informazioni presenti nel sistema informativo dell’agenzia e nella documentazione di cui dispone l’ufficio, comprese le informazioni emerse nell’attività di controllo a carico del ricorrente o anche di terzi.
Ad esempio, si possono effettuare ricerche attraverso l’analisi dei contratti registrati.
Per quanto concerne l’utilizzazione di beni strumentali, va, infine, valutata l’opportunità di richiedere l’esame del registro dei beni ammortizzabili o, in mancanza, del registro delle fatture d’acquisto o del registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie. È, infine, necessario che un tale accertamento sia compiuto con riferimento ai singoli periodi d’imposta controversi, atteso che il professionista o l’artista può ovviamente modificare nel tempo la struttura organizzativa di cui si avvale."
Ciao.
 
Riferimento: IRAP e Autonoma organizzazione

Grazie, sei stato molto chiaro. In pratica se l'AdE non trova nulla a cui appigliarsi può anche decidere di non fare ricorso alla Commissione Tributaria.
Mi erano sorti alcuni dubbi derivati dal fatto che le sentenze della Cassazione
parlano sempre di "Giudici Tributari" che devono esaminare caso per caso, quindi il mio dubbio era che comunque dovesse essere sempre la Commissione Tributaria a decidere.
 
Riferimento: IRAP e Autonoma organizzazione

Grazie, sei stato molto chiaro. In pratica se l'AdE non trova nulla a cui appigliarsi può anche decidere di non fare ricorso alla Commissione Tributaria.

Più che fare ricorso alla C.T.P. l'Ade, non trovando elementi su cui motivare un ipotetico avviso di accertamento, decide di lasciar perdere evitando inutile contenzioso.
Il ricorso in C.T.P. avviene sempre ad opera del contribuente che non ritiene fondata una determinata pretesa impositiva da parte dell'Ufficio.
Buon lavoro.
 
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