Riferimento: ipoteca esatri
ciao a tutti
la questione è delicata
premetto che l'ipoteca grava su 1/6 del bene e che se venisse avviata una procedura immobiliare, con vendita coattiva del bene, verrebbe messo all'asta solo tale sesto E NON L'INTERO IMMOBILE.
L'ipoteca è una garanza patrimoniale che assicura al creditore (concessionario per la ricossione nel caso in esame) il diritto di soddisfare il proprio credito, con diritto di prelazione(diritto di essere preferito) rispetto agli altri creditori, sul ricavato della vendita del bene ipotecato.
è chiaro che se l'immobile vale 100 ed il credito è 5000 il creditore potrà ottenere, se tutto va bene, non più di 100 dedotte le spese di procedura, il rimanente credito rimarrà insoddisfatto.
L'ipoteca è una garanzia reale, grava su un immobile determinato, se il bene viene alienato a terzi l'ipoteca "segue" il bene fino a quando venga estinta, con il pagamento del credito per il quale viene accesa più le spese per l'iscrizione nei registi immobiliari, o venga avviata l'espropriazione forzata.
C'è da tenere presente inoltre che nel caso in cui si arrivi alla vendita giudiziaria l'eventuale acquirente dovrebbe essere disposto ad acquistare un sesto dell'immobile in una situazione di comproprietà, dovendo mitigare i propri diritti (di proprietario) con gli altri com-proprietari, nel caso di specie altre due persone. .... .... ma questa è una semplice valutazione
per quanto riguarda l'azione revocatoria il suo esperimento richiede (come già stato detto):
consilium fraudis - la consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
L’art. 2901 c.c. richiede, infatti, che il debitore, “al momento del compimento dell’atto, conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore". Inoltre, nel caso di atti atitolo oneroso il terzo deve essere stato partecipe della dolosa preordinazione.
La dolosa preordinazione è la volontà del terzo acquirente di partecipare col debitore, alla causazione di un pregiudizio alle ragioni del creditore.
L'onere della prova, peraltro abbastanza difficoltoso, della dolosa preordinazione spetta al creditore (nel caso in esame concessionario alla riscossione ), difficoltà che sarebbe alleviata dalla circostanza che nel caso in esame il terzo acquirente è la sorella del debitore.
l'eventus damni - una alterazione della situazione patrimoniale del debitore, capace anche soltanto di rendere incerta o difficoltosa la realizzazione del credito.
Il punto della questione è che se:
1) la quota (1/6) del bene viene acquista al valore di mercato, ovvero la somma di denaro che il concessionario per la riscossione ricaverebbe dalla vendita forzata della stessa
2) se l'intero corrispettivo della vendita del bene non viene occultato dal debitore(fratello) ma versato al concessionario a soddisfacimento di tutto o parte del suo credito
ALLORA NON SUSSITE EVENTUS DAMNI!
ricordo che per un utile esperimento dell'azione revocatoria devono sussitere entambi i requisiti eventus e consilium.
rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti
CRISTINA, ho scritto solo per cercare di chiarire le tue idee, il mio consiglio è di parlare con il tuo avvocato di fiducia, se non lo hai cercatene uno, a volte spendere un pò di più può evitarti una marea di problemi. Quello che ti serve non è fare causa a qualcuno ma solo una consulenza, in ogni caso la spesa sarà modesta.
ciao