cmq l'articolo del giornale a cui si riferiva, era questo:
italia oggi, 27/04/2000, di Stefano Cortelli:
" Titolo : Deducibili gli interessi nelle liquidazioni dell’Iva - In G.U. il dpr 542/99 che modifica la disciplina dei versamenti trimestrali Testo : Deducibili gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali dell’Iva. Introdotte nuove regole anche sulla durata minima del diritto d’opzione. È quanto prevede il dpr n. 542 del 14 ottobre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000, che ha modificato diversi aspetti della disciplina applicabile ai versamenti trimestrali dell’Iva. Vediamone gli aspetti più interessanti. Deducibilità degli interessi. L’art. 7 del dpr n. 542/1999 ha apportato numerose modifiche alla normativa riguardante i versamenti trimestrali Iva da parte dei cosiddetti «contribuenti minori», ossia coloro che realizzano un volume d’affari non superiore a 360 milioni di lire, in caso di prestazione di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire in caso di altre attività. In precedenza la disciplina era contenuta all’interno del dpr n. 633/1972, precisamente all’art. 33, ora abrogato e sostituito dal già citato art. 7 del dpr n. 542/1999. Poiché la nuova normativa ne ha riscritto completamente la disciplina, non si ritiene più applicabile la disposizione contenuta nell’art. 66 del dl n. 331/1993 che, riferendosi esplicitamente all’abrogato art. 33 del dpr n. 633/1972, sanciva l’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli interessi dell’1,50% dovuti per le liquidazioni trimestrali. Si deve inoltre ritenere che il legislatore abbia volutamente deciso di sopprimere l’indeducibilità di tali interessi, con la conseguente diminuzione del tasso effettivo, sia al fine di allinearsi maggiormente verso i tassi di interesse applicati sul mercato dei capitali, diminuiti notevolmente dal 1993 al 1999, sia allo scopo di uniformare la disciplina degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali dell’Iva a quella degli interessi applicati alla rateizzazione dei tributi, nei confronti dei quali non è mai stata disposta l’indeducibilità. Per quello che concerne l’Irap detti interessi dovranno senz’altro ritenersi indeducibili, stante la loro natura finanziaria. Esercizio dell’opzione e vincolo triennale. L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del dpr n. 542/1999 introduce il nuovo vincolo di durata minima triennale dell’opzione da esercitare, ai sensi del dpr n. 442/1997, per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali. Al riguardo si sottolinea che non risultano del tutto chiare le scelte del legislatore che, con l’art. 3 del citato dpr n. 442/1997 eliminava il vincolo triennale dell’opzione per la contabilità ordinaria per le imprese minori e i professionisti, mentre ora si accinge a portare da uno a tre anni il vincolo temporale minimo per l’opzione per le liquidazioni trimestrali Iva. Nel caso del superamento dei limiti previsti per le liquidazioni trimestrali, l’opzione esercitata si deve tuttavia ritenere senz’altro decaduta, anche nell’eventuale caso che, sempre nel corso del triennio, il volume d’affari si dovesse nuovamente attestare al di sotto dei limiti previsti. In questo caso nulla impedirebbe al contribuente di esercitare nuovamente l’opzione, che lo vincolerebbe per un nuovo triennio. Decorrenza delle nuove disposizioni. Premesso che il dpr n. 542/1999 non contiene nessuna norma transitoria al riguardo e, considerato che lo stesso è entrato in vigore il 3 marzo 2000, quando i contribuenti avevano già esercitato l’opzione per l’anno 2000 e per gli anni precedenti in vigenza delle vecchie disposizioni, per ragioni di equità si ritiene che il nuovo vincolo triennale inizierà a spiegare i suoi effetti a partire dalle opzioni esercitate dall’entrata in vigore della nuova disciplina, quindi dalle opzioni esercitate a partire dal 2001. Per quello che riguarda invece la deducibilità degli interessi, quelli dovuti per le liquidazioni trimestrali si ritengono deducibili già a partire da quest’anno. (riproduzione riservata)"
vedi tu se si posson detrarre o meno.
(all'autore sfugge che l'art. 66 c.11 si riferisce all'art. 33 dpr 633/72, abrogato si, ma "come sostituito dal presente articolo"...)
ciao..