Con quale motivazione disconosce le assunzioni?
Perchè in linea generale se all’interno di una società un amministratore o il Presidente del Consiglio di amministrazione sono assoggettati al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo la veste di amministratore può coincidere con quella di lavoratore-subordinato, poiché in questo caso sussiste il requisito della subordinazione.
In tal senso varie sentenze della cassazione e circolare INPS n. 179 del 08 agosto 1989
Vedi anche
INPS - Informazioni
In cui testualmente è indicato:
"NOTA BENE -se il socio di srl non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad etero-direzione (da parte del Consiglio di Amministrazione) in termini di rispetto degli orari prestabiliti, di giustificazione assenze, di sanzioni disciplinari,, il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente.
Ciò può accadere anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione poichè pur essendo egli stesso un amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria. Non è invece possibile quando è amministratore unico. Per quanto riguarda invece l'eventualità che, il socio di srl possa instaurare con la società un rapporto di collaborazione iscrivibile alla Gestione Separata ex art. 2 della L. n. 335/95 la valutazione va effettuata caso per caso, poichè il contratto deve evere una autonoma connotazione rispetto alle generiche finalità descritte dall'oggetto sociale. In altre parole non deve trattarsi dello svogimento di attività tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società.
Pertanto se, verificato che esistono i requisiti per essere lavoratore dipendente, io farei opposizione.