Re: Ci riprovo:nessuno sa niene a riguardo?
ho scovato solo sospensioni tributarie relative ai residenti della provincia di Foggia...vedi un po....ciao.
Calamità naturali, ottobre 2002, in Molise, Puglia e Sicilia: proroghe dei termini relativi alla sospensione degli obblighi tributari
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Ordinanza PCM n. 3354/2004
Come anticipato con Comunicato Stampa del Presidente della Regione Molise 10 maggio 2004, per effetto dell’ Ordinanza PCM 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2004, n. 112, è prorogata sino al 31 dicembre 2005 la sospensione degli obblighi tributari già disposta sino al 31 marzo 2004 - dall’ Ordinanza PCM 2 ottobre 2003, n. 3315, art. 10, co. 1-2, e dall’ Ordinanza PCM 8 settembre 2003, n. 3308, art. 4 - a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa alla data del 31 ottobre 2002 nei Comuni della cd. zona del “cratere” delle Province di Campobasso e Foggia, individuati dai DM 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, vale a dire: Casalnuovo Monterotaro, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi, Provvidenti e Pietra Montecorvino.
La medesima Ordinanza prevede altresì la proroga sino al 31 marzo 2005 dei termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa alla data del 29 ottobre 2002 nei Comuni della Provincia di Catania, direttamente interessati dall’eruzione dell’Etna e da ordinanze sindacali di sgombero, come individuati dal DM 14 novembre 2002, ovvero: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea. La proroga dei medesimi termini sino al 31 marzo 2004 era stata già disposta dall’ Ordinanza PCM n. 3315/2003, art. 10, co. 1-2.
Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni dovranno essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei predetti Comuni delle Province di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005, dai soggetti interessati e residenti nei Comuni della Provincia di Catania sopra indicati, mediante rateizzazione pari ad 8 volte i mesi di durata della sospensione (312 rate per gli eventi sismici di Campobasso e Foggia; 240 rate per le eruzioni dell’Etna). Gli importi già versati alla data di pubblicazione della citata Ordinanza n. 3354/2004 (14 maggio 2004) non potranno essere restituiti.