Riferimento: indennità maternità
Per marx444. Non a caso ho segnalato la circolare su citata. Infatti questa fa riferimento:
"quanto disposto dal comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 (già comma 3 dell’art. 17 della L. 1204/71) “Qualora il congedo di maternità abbia inizio TRASCORSI SESSANTA GIORNI dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità ANZICHE' all’indennità ordinaria di disoccupazione”..
Nella fattispecie segnalata da lupogenova "Mia nuora e stata licenziata circa 11 mesi fa.HA subito fatto le debite procedure per l'indennità di disoccupazione.Pochi giorni dopo gli arriva la notizia che è in cinta".
il medico la reputa (gravidanza a rischio)",
si evince che i 60 gg, non sono ancora trascorsi, ed in tal caso, a mio parere, viene erogata l'indennità di maternità, con differimento quindi della indennità di disoccupazione.