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Indennità di Disoccupazione susseguente Maternità ....

Esprimo il mio caso in dettaglio qua sotto:

Mia moglie, dipendente azienda privata a tempo indeterminato, è stata in maternità anticipata (3 mesi e mezzo) + obbligatoria (5 mesi) + facoltativa (6 mesi) tutte effettuate di seguito senza interruzioni, per un totale quindi di 14 mesi e mezzo di maternità.
Il giorno in cui scadeva la facoltativa, ha presentato dimissioni per giusta causa (non la pagavano dall'inizio della maternità, che siamo comunque riusciti a farci pagare direttamente dall'INPS).
Ha fatto domanda di indennità di disoccupazione ordinaria (nostra figlia, nata nel frattempo, ha ad oggi 10 mesi).
Per avere la la disoccupazione ordinaria bisogna avere 52 settimane di contributi versati nel biennio precedente (praticamente un anno negli ultimi due).
Mia moglie, avendo passato gli ultimi 14 mesi e mezzo in maternità, tale requisito parrebbe non averlo, in quanto negli ultimi 24 mesi ne risulta avere versati di contributi solo 24-14,5= 9 e mezzo, in quanto i contributi durante la maternità sono figurativi.

Su alcuni siti di associazioni ho però trovato questa frase sibillina:

I contributi figurativi sono utili per il cumulo dei 52 contributi settimanali nel biennio?

Sono considerati utili per il perfezionamento del requisito delle 52 settimane:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione.

Cosa significa? Avendo lei pagato i contributi per più di 2 anni continuati alla data dell'inizio della maternità, può avere speranza che le venga riconosciuta la disoccupazione?

Inoltre, so che esiste la possibilità di RETRODATARE il biennio di riferimento in presenza di precise situazioni, essendo una situazione che a mio parere limita, denigra e penalizza le madri che decidono di curare il proprio figlio nei primi mesi di vita, pensate che sia possibile chiedere la retrodatazione del biennio per il mio caso? Mia moglie nel biennio precedente ha lavorato continuamente per la stessa società.

In attesa di una vs. in merito, ringrazio anticipatamente chi saprà aiutarmi
 
Salve yuppysearch, i requisiti per aver diritto all' ind. di disoccupazione ordinaria è quello dell’anzianità contributiva, cioè deve far valere un contributo contro la disoccupazione versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
In altre parole, è necessario far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad 1 anno) versati nei 2 anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Esempio: rapporto di lavoro cessato il 31.10.2011, il biennio di riferimento sarà dall’1-11-2009 al 31-10-2011; quindi i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo.
Saluti domenico
 
Salve yuppysearch, i requisiti per aver diritto all' ind. di disoccupazione ordinaria è quello dell’anzianità contributiva, cioè deve far valere un contributo contro la disoccupazione versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
In altre parole, è necessario far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad 1 anno) versati nei 2 anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Esempio: rapporto di lavoro cessato il 31.10.2011, il biennio di riferimento sarà dall’1-11-2009 al 31-10-2011; quindi i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo.
Saluti domenico

Caro Domenico,
anche io so perfettamente che devono risultare 52 contributi utili settimanali nell'arco degli ultimi due anni, se la definizione si fermasse qua mia moglie non avrebbe ovviamente diritto alla disoccupazione. In realtà c'è tutta una casistica di casi ben specificati di situazioni che contribuiscono al raggiungimento delle 52 settimane, che vado ad elencare (fonte: http://filbi.it/Indennita_disoccupazione1.pdf):

[... A tal proposito, sono considerati utili per il perfezionamento del requisito delle 52 settimane:
1) i contributi utili previdenziali, comprensivi di quota DS versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
2) i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione;
3) i contributi accreditati per servizio militare, qualora nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali;
4) i periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati, qualora lo Stato in cui il cittadino italiano ha prestato la propria attività abbia stipulato accordi bilaterali e la prestazione di disoccupazione preveda la possibilità di cumulo. L’ultimo rapporto di lavoro, prima della domanda di indennità, deve essere comunque cessato in Italia; q l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare. ...]



Come vedi, al punto 2 anche i contributi figurativi da maternità obbligatoria concorrono al calcolo delle 52 settimane, sempre che al momento dell'astensione dal lavoro (leggasi, giorno di inizio maternità obbligatoria) la contribuente abbia già maturato la condizione di avere contribuito per 52 settimane negli ultimi due anni.

La stessa casistica di situazioni incluse nel calcolo delle 52 settimane utili, la puoi trovare anche su svariati siti di rappresentanze sindacali italiani, ne cito giusto un paio per farti vedere che la norma non me la sono inventata:

CAF Sassari: L'indennità di disoccupazione: a chi spetta e come ottenerla. :: CAF-SASSARI.COM

Gilda Venezia: Guida all'Indennit di disoccupazione con requisiti normali

Associazione Nazionale Orizzonti Docenti: Guida all’indennità di disoccupazione ordinaria. Incluso il salva-precari « Associazione Nazionale Orizzonte Docenti

Chiedevo quindi se in base a quanto ho trovato e come penso, mia moglie abbia diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione ordinaria. Voi che ne pensate?
 
Ultima modifica di un moderatore:
Salve yuppysearch, i requisiti per aver diritto all' ind. di disoccupazione ordinaria è quello dell’anzianità contributiva, cioè deve far valere un contributo contro la disoccupazione versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
In altre parole, è necessario far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad 1 anno) versati nei 2 anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Esempio: rapporto di lavoro cessato il 31.10.2011, il biennio di riferimento sarà dall’1-11-2009 al 31-10-2011; quindi i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo.
Saluti domenico

Si, ma le settimane con contributi figurativi percepiti durante la maternità obbligatoria (e quella facoltativa) sono considerate valide al raggiungimento delle 52 settimane lavorative?

A me risulta di si, ed a voi?
 
Secondo te risulta si, vuoi, per piacere, indicare la fonte.

Caro Domenico, in teoria basta che cerchi su google utilizzando le seguenti parole tutte assieme "maternità obbligatoria contributi figurativi 52 settimane", e ti escono centinaia di link di siti sindacali di CGIL, CISL, UIL, pià altre sigle minori, pià pagine private di esperti giuslavoristi. Per evitarti comunque una lunga ricerca, ti scrivo qua sotto alcune di queste fonti che per sintesi e chiarezza esprimono al meglio il concetto della validità della maternità obbligatoria (e forse anche della facoltativa, però per questa non posso darti conferma al 100%) per il calcolo delle 52 settimane di contribuzione utili nei 2 anni per richiedere l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Non so se i link sono ammessi nel forum, allora te li scrivo come testo in modo che tu possa fare copia-incolla nel tuo browser.

1) http://fitcisl.indemo.it/applicatio...mmortizzatori/indennità di disoccupazione.pdf

All'interno del pdf, trovi il paragrafo "La contribuzione utile", dove è scritto che:

La contribuzione utile
I contributi settimanali validi (cioè necessari per poter richiedere l’indennità di disoccupazione) sono quelli versati per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Sono considerati utili anche i seguenti periodi coperti dalla contribuzione figurativa:
· periodi indennizzati di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità;

· periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
· periodi di servizio militare o civile, se nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi;
· periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati.

2) http://www.provincia.benevento.it/DOCUMENTAZIONE/Inps_25082010.pdf

A pagina 2 della scheda c'è il seguente paragrafo:

due anni di anzianità assicurativa ed uno di contribuzione (52 settimane) versata o dovuta nel biennio precedente alla presentazione della domanda. Ai fini del computo delle 52 settimane, sono utili anche i periodi di congedo indennizzato a causa di maternità o malattia.
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Come ti dicevo, di link come questi ne trovi a decine nelle prime pagine di google, credo cmq che questi due esempi siano esemplificativi della validità del ragionamento. O no?
 
Ultima modifica di un moderatore:
ho provato a rispondere con un lungo post pieno di link, ma deve essere controllato dall'amministratore, magari ti mando un messaggio privato con i link ...
 
Salve yuppysearch, ho visto il link, ma nulla dice quale legge stabilisce "che le settimane con contributi figurativi percepiti durante la maternità obbligatoria (e quella facoltativa) sono considerate valide al raggiungimento delle 52 settimane lavorative".
Comunque, per opportuna conoscenza, vorrai osservare l'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, che per comodità di lettura si riporta:
Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3) i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1347; b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;
c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a)......
 
Salve yuppysearch, ho visto il link, ma nulla dice quale legge stabilisce "che le settimane con contributi figurativi percepiti durante la maternità obbligatoria (e quella facoltativa) sono considerate valide al raggiungimento delle 52 settimane lavorative".
Comunque, per opportuna conoscenza, vorrai osservare l'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, che per comodità di lettura si riporta:
Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3) i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1347; b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;
c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a)......

Caro Domenico,
concordo con te che c'è una carenza nei vari siti da me indicati riguardo le fonti e quali leggi regolino i contributi figurativi. Comunque è inequivocabile che TUTTI i siti dei vari sindacati, ordini, associazioni, etc... riportino tutti nello stesso modo la definizione per la quale i periodi di astensione per maternità obbligatoria e facoltativa "facciano numero". Posso solo supporre che vi sia stato dietro uno scambio di domande e risposte fra i vari sindacati e l'inps, o meglio ancora una circolare esplicativa dell'inps, oppure ancora qualche sentenza di qualche giudice che abbia normato chiaramente la cosa.
Resta il fatto che, anche grazie al tuo richiamo dell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, appare comunque chiaro che la maternità permette di raggiungere le 52 settimane, non credi?
 
Volevo solo chiudere questa discussione aggiornandovi sul fatto che stamattina sono andato all'INPS a consegnare i documenti per la richiesta di indennità di disoccupazione ordinaria. L'addetta allo sportello mi ha confermato che i contributi figurativi maturati durante il congedo per maternità obbligatoria e durante il congedo parentale partecipano al cumulo per il raggiungimento delle 52 settimane di contributi utili versati nei 2 anni precedenti la richiesta di disoccupazione. Spero che questo post possa servire ad altre persone nella mia stessa situazione nel futuro.
Grazie a tutti per la partecipazione, e uno speciale ringraziamento a Domenico.
 
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