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incentivi per ristrutturazione e incentivi per riqualificazione energetica.

Ciao, a tutti..vi leggo da un po'..con molto interesse. oggi avrei bisogno di un supporto per capire come comportarmi sul tema in oggetto.

ho in corso una ristruttura di un immobile che prevede anche l'ampliamento dello stesso..dovrò costuire una "nuovo" pezzo di casa..e ristrutturare totalmente quella preesestente..(tetto, muri esterni...). ho già sbrigato le pratiche per ottenere gli incentivi sulla ristrutturazione pari al 36% di max 48K euro.
Io spenderò circa 60K per le spese di costruzione del nuovo pezzo di casa (solo la struttura)..poi dovrò sostenere altre spese per fare impianti termici, idrici..infissi. circa ulteriori 50K euris

mi domando: per queste ultime spese posso sfruttare anche gli incentivi per la riqualificazione energetica degli immobili? (55% delle spese sostenute)

so che esiste una circolare che spiega che i due incentivi non sono cumulabili. ma mi chiedo se questo va interpretato come:
- non posso chiedere due incentivi a rimborso della stessa spesa
- o se..anche se si tratta dello stesso immobile posso chiedere un incentivo per una parte delle spese..ed un altro incentivo su altre tipologie di spese.

(la seconda..ovviamente..mi piacerebbe D+) :)

grazie mille..(speso di aver espresso bene il mio dubbio).
Marco
 
Riferimento: incentivi per ristrutturazione e incentivi per riqualificazione energeti

Nell’ambito di interventi di recupero incisivo di un immobile abitativo, agevolati ai fini del 36%, per quella parte di lavori volti ad ottenere un risparmio energetico, il contribuente non potrà cumulare la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica con l’agevolazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.-
Tuttavia, l’interessato potrà fruire del beneficio del 55% per gli interventi “energetici”, per i quali non abbia già fruito della detrazione del 36% ed abbia sostenuto le relative spese nel periodo d'imposta 2007.
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’operatività dell’agevolazione del 55% per il risparmio energetico contenuti nella R.M. 152/E del 5 luglio 2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello.
Come noto, l’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, la specifica detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, da ripartirsi in 3 quote annuali entro limiti massimi di detrazione stabiliti in funzione dell’intervento eseguito (100.000, 60.000 e 30.000 euro). Le modalità attuative del beneficio sono state indicate nel D.M. 19 febbraio 2007 ed i primi chiarimenti ministeriali sono stati forniti con la C.M. 36/E del 31 maggio 2007 (Cfr. DOSSIER Ance n. 010 del 22/06/2007).
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta nuovamente sui criteri applicativi del beneficio del 55% nel caso in cui, su uno stesso edificio a destinazione abitativa, vengano effettuate opere di ristrutturazione edilizia, agevolate in base alla detrazione Irpef del 36% (di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2007 n. 449), che includano anche lavori per la riqualificazione energetica.
In particolare, specificando ulteriormente il divieto di cumulo del beneficio con altre agevolazioni fiscali previste da legge nazionale (ai sensi dell’art. 10 del D.M. 19 febbraio 2007), la citata R.M. 152/E/2007 ha, pertanto, chiarito che:
- nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, siano eseguiti interventi di ristrutturazione, già agevolati ai fini del 36%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico, il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la detrazione del 55%, a condizione che le relative spese siano sostenute nel 2007 e che, per le stesse, non abbia già usufruito della detrazione del 36%;
- la detrazione del 55% compete solo a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificamente le spese relative ad uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico riconducibili all’elencazione contenuta nell’articolo 3 del D.M. 19 febbraio 2007;
- con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, il contribuente deve, in ogni caso, osservare gli adempimenti specifici previsti dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 (asseverazione del tecnico abilitato, invio della copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda informativa all’ENEA, ecc.), fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione, a richiesta degli Uffici, delle fatture e delle ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese sulle quali si applica la detrazione.
Saluti.-
 
Riferimento: incentivi per ristrutturazione e incentivi per riqualificazione energeti

perfetto, grazie mille per le delucidazioni..

approfitto per un'ulteriore domanda..secondo voi nel caso di una ristrutturazione che prevede ampliamento. posso usufruire degli incentivi di riqualificazinoe energetica solo sulla parte preesistente della casa.? oppure il fatto che ci sia un ampliamento fa decadere il beneficio...leggevo che l'agenzia delle entrate ha una iterpretazione non rigidissima di quanto previsto dalla legge di riqualificazione (che appunto esclude nuove costruzioni o ampliamenti)...

in altre parole..sulla parte nuova non pretendo nulla..ma sul preesistente che viene ristrutturato.mi spetta l'icentivo?

grazie ancora
 
Riferimento: incentivi per ristrutturazione e incentivi per riqualificazione energeti

perfetto, grazie mille per le delucidazioni..

approfitto per un'ulteriore domanda..secondo voi nel caso di una ristrutturazione che prevede ampliamento. posso usufruire degli incentivi di riqualificazinoe energetica solo sulla parte preesistente della casa.? oppure il fatto che ci sia un ampliamento fa decadere il beneficio...leggevo che l'agenzia delle entrate ha una iterpretazione non rigidissima di quanto previsto dalla legge di riqualificazione (che appunto esclude nuove costruzioni o ampliamenti)...

in altre parole..sulla parte nuova non pretendo nulla..ma sul preesistente che viene ristrutturato.mi spetta l'icentivo?

grazie ancora

Tendenzialmente ho spetta su tutto il fabbricato oppure no, discriminante la dia o permesso di costruire se l'ampliamento e' un cambiamento di struttura del fabbricato con nuovi vani e cubatura in + allora non viene riconosciuto il l'incentivo.-l
Questo e' quanto dice l'ade sulla base di una circolare 2007:
nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere
all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre
fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Saluti.-
 
Riferimento: incentivi per ristrutturazione e incentivi per riqualificazione energeti

Circolare 36/2007
......In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.
Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Una buona giornata!
 
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