L'imponibilità dei terreni incolti può comportare problemi notevoli per l'Imu nella stragrande maggioranza dei comuni italiani classificati come montani o collinari. Con una modifica di non immediata evidenza, l'articolo 13, comma 2 del Dl 201/11 ha previsto che il presupposto dell'Imu è costituito dal possesso di «immobili» e non più, come prevedeva nell'Ici l'articolo 1, comma 2 del Dlgs 504/92, di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.
Il coefficiente da utilizzare nel suo caso è 135;
Ipotizziamo che lei abbia una rendita di 1200.00€ lei dovrà procedere cosi:
1200.00€ rivalutarlo del 25% e poi moltiplicare il risultato per 135 che è il coefficiente utilizzato da tutti i possessori di terreni agricoli a vario titolo.
L'imposta avuta dal risultato di calcolo dovrà essere moltiplicata per 0.76%;