ciao marimec
l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria nel caso di sopecie é parzialmente illegittimo
tuo fratello é iap e sul terreno non deve pagare l'imu ma vi ha costruito una casa e questa scontera l'imu solo a partire dal momento della sua ultimazione .
Dovrai pagare l'imu a partire dall'anno dal 2014 (data in cui la casa è stata ultimata)fino ad ora .
Il fatto che lìimmobile sia stato accatastato in f 6 il piu delle volta é un errore...
tu stessa mi dici che il fabbricato é stato ultimato in toto nel 2014 a partire da quel momento é da considerarsi dotato di rendita ed iscrivinile in Catasto urbano,,
Verifica in catasto in primis tale svista
Poi mio consiglio spassionato cerca di fissare un appuntamento in loco con il funzionario e definire la questione trovando un compromesso per entrambi..
omissis
L’immobile in costruzione non è soggetto a Imu/Ici poiché esso non può essere considerato né come fabbricato di civile abitazione, in quanto privo di rendita, né come area fabbricabile qualora la costruzione non sia ultimata. È quindi illegittimo l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’Imu di un immobile in costruzione, fondato sul valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile.
È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio [1] seguendo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione [2] ha sancito che le aree fabbricabili sono soggette all’imposta municipale fino a quando sulle stesse non venga realizzata una prima costruzione. A partire da quel momento il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce alla costruzione realizzata che, in tal modo, diventa oggetto d’imposta, mentre l’area fabbricabile a sua volta diventa una “pertinenza esente”.
L’imposta comunale non è soggetta a pagamento qualora riferita ad immobili che siano in costruzione, nonché per tutti quelli che risultino sprovvisti di rendita. Tali sono tra gli altri quelli appartenenti alla categoria F3 (appunto in costruzione) come nel caso della sentenza in esame.
Ciò perché, sempre secondo la Cassazione [3], dato che l’imposta (ICI/IMU) è dovuta in base alla legge su fabbricati e/o su aree fabbricabili, un bene non può essere considerato né un fabbricato né un’area fabbricabile, qualora non risulti ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato ovvero se risulta privo di rendita, venendo a mancare in tale ipotesi “l’oggetto dell’imposizione”.
Tali principi sono stati recepiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze [4] il quale ha chiarito che non sono soggetti a imposizione i lastrici solari, è che tale esenzione deve trovare applicazione per tutte le altre “categorie fittizie”, cioè, per tutte quelle unità immobiliari che, seppur accatastate sono prive di rendita e, tra queste, quelle appartenenti alle categorie F3 (in corso di costruzione) ed F4 (in corso di definizione).