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IMU SU FABBRICATO F6 SENZA RENDITA

marimec

Utente
Buongiorno, mio fratello è segnato come agricoltore e il terreno essendo agricolo il comune dove abita non si paga l'IMU dopo tanto tempo ha costruito una casa sopra che è stata finita nel 2014 ancora non ci abitano.
Gli è arrivata una cartella da pagare l'IMU sulla casa dal 2012 quando ancora era in costruzione secondo voi è corretto? e poi come hanno fatto per fare il conteggio?
sulla visura risulta dal mese di giugno 2017 il fabbricato cat. F6
 
ciao marimec
l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria nel caso di sopecie é parzialmente illegittimo
tuo fratello é iap e sul terreno non deve pagare l'imu ma vi ha costruito una casa e questa scontera l'imu solo a partire dal momento della sua ultimazione .
Dovrai pagare l'imu a partire dall'anno dal 2014 (data in cui la casa è stata ultimata)fino ad ora .
Il fatto che lìimmobile sia stato accatastato in f 6 il piu delle volta é un errore...
tu stessa mi dici che il fabbricato é stato ultimato in toto nel 2014 a partire da quel momento é da considerarsi dotato di rendita ed iscrivinile in Catasto urbano,,
Verifica in catasto in primis tale svista
Poi mio consiglio spassionato cerca di fissare un appuntamento in loco con il funzionario e definire la questione trovando un compromesso per entrambi..
omissis
L’immobile in costruzione non è soggetto a Imu/Ici poiché esso non può essere considerato né come fabbricato di civile abitazione, in quanto privo di rendita, né come area fabbricabile qualora la costruzione non sia ultimata. È quindi illegittimo l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’Imu di un immobile in costruzione, fondato sul valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile.

È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio [1] seguendo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione [2] ha sancito che le aree fabbricabili sono soggette all’imposta municipale fino a quando sulle stesse non venga realizzata una prima costruzione. A partire da quel momento il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce alla costruzione realizzata che, in tal modo, diventa oggetto d’imposta, mentre l’area fabbricabile a sua volta diventa una “pertinenza esente”.

L’imposta comunale non è soggetta a pagamento qualora riferita ad immobili che siano in costruzione, nonché per tutti quelli che risultino sprovvisti di rendita. Tali sono tra gli altri quelli appartenenti alla categoria F3 (appunto in costruzione) come nel caso della sentenza in esame.

Ciò perché, sempre secondo la Cassazione [3], dato che l’imposta (ICI/IMU) è dovuta in base alla legge su fabbricati e/o su aree fabbricabili, un bene non può essere considerato né un fabbricato né un’area fabbricabile, qualora non risulti ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato ovvero se risulta privo di rendita, venendo a mancare in tale ipotesi “l’oggetto dell’imposizione”.

Tali principi sono stati recepiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze [4] il quale ha chiarito che non sono soggetti a imposizione i lastrici solari, è che tale esenzione deve trovare applicazione per tutte le altre “categorie fittizie”, cioè, per tutte quelle unità immobiliari che, seppur accatastate sono prive di rendita e, tra queste, quelle appartenenti alle categorie F3 (in corso di costruzione) ed F4 (in corso di definizione).
 
Ultima modifica:
A mio avviso l'avviso di accertamento è totalmente illegittimo, perché il Comune (e non l'Amministrazione Finanziaria) avrà effettuato il calcolo dell'imposta considerando l'area edificabile, ma in questo caso, mi pare di capire, il terreno era agricolo.
Inoltre il Comune non può applicare l'imposta sul fabbricato (dal 2014), visto che attualmente è sfornito di rendita.
Saluti.
 
A mio avviso l'avviso di accertamento è totalmente illegittimo, perché il Comune (e non l'Amministrazione Finanziaria) avrà effettuato il calcolo dell'imposta considerando l'area edificabile, ma in questo caso, mi pare di capire, il terreno era agricolo.
Inoltre il Comune non può applicare l'imposta sul fabbricato (dal 2014), visto che attualmente è sfornito di rendita.
Saluti.
ciao rocco :)
a quanto mi pare di capire l'avviso di accertamento emesso dall'Ae riguarda solo ed esclusivamente l'abitazione costruita sull'area e l'imu corrispondente :)
nel caso specifico ritengo inoltre che allo stato attuale ottenuti i permessi del caso é possibile costruire un fabbricato su un terreno agricolo con l'unico limite per il fratello della ns amica di essere iap =imprenditore da almeno 3 anni (requisito che é rispettato).
buona domenica e salutoni
m.g.
 
Ultima modifica:
ciao marimec
l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria nel caso di sopecie é parzialmente illegittimo
tuo fratello é iap e sul terreno non deve pagare l'imu ma vi ha costruito una casa e questa scontera l'imu solo a partire dal momento della sua ultimazione .
Dovrai pagare l'imu a partire dall'anno dal 2014 (data in cui la casa è stata ultimata)fino ad ora .
Il fatto che lìimmobile sia stato accatastato in f 6 il piu delle volta é un errore...
tu stessa mi dici che il fabbricato é stato ultimato in toto nel 2014 a partire da quel momento é da considerarsi dotato di rendita ed iscrivinile in Catasto urbano,,
Verifica in catasto in primis tale svista
Poi mio consiglio spassionato cerca di fissare un appuntamento in loco con il funzionario e definire la questione trovando un compromesso per entrambi..
omissis
L’immobile in costruzione non è soggetto a Imu/Ici poiché esso non può essere considerato né come fabbricato di civile abitazione, in quanto privo di rendita, né come area fabbricabile qualora la costruzione non sia ultimata. È quindi illegittimo l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’Imu di un immobile in costruzione, fondato sul valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile.

È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio [1] seguendo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione [2] ha sancito che le aree fabbricabili sono soggette all’imposta municipale fino a quando sulle stesse non venga realizzata una prima costruzione. A partire da quel momento il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce alla costruzione realizzata che, in tal modo, diventa oggetto d’imposta, mentre l’area fabbricabile a sua volta diventa una “pertinenza esente”.

L’imposta comunale non è soggetta a pagamento qualora riferita ad immobili che siano in costruzione, nonché per tutti quelli che risultino sprovvisti di rendita. Tali sono tra gli altri quelli appartenenti alla categoria F3 (appunto in costruzione) come nel caso della sentenza in esame.

Ciò perché, sempre secondo la Cassazione [3], dato che l’imposta (ICI/IMU) è dovuta in base alla legge su fabbricati e/o su aree fabbricabili, un bene non può essere considerato né un fabbricato né un’area fabbricabile, qualora non risulti ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato ovvero se risulta privo di rendita, venendo a mancare in tale ipotesi “l’oggetto dell’imposizione”.

Tali principi sono stati recepiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze [4] il quale ha chiarito che non sono soggetti a imposizione i lastrici solari, è che tale esenzione deve trovare applicazione per tutte le altre “categorie fittizie”, cioè, per tutte quelle unità immobiliari che, seppur accatastate sono prive di rendita e, tra queste, quelle appartenenti alle categorie F3 (in corso di costruzione) ed F4 (in corso di definizione).
 
A mio avviso l'avviso di accertamento è totalmente illegittimo, perché il Comune (e non l'Amministrazione Finanziaria) avrà effettuato il calcolo dell'imposta considerando l'area edificabile, ma in questo caso, mi pare di capire, il terreno era agricolo.
Inoltre il Comune non può applicare l'imposta sul fabbricato (dal 2014), visto che attualmente è sfornito di rendita.
Saluti.
Grazie tanto adesso andrò direttamente all'ufficio tributi del Comune e vediamo come mi rispondono grazie ancora
 
ciao rocco :)
a quanto mi pare di capire l'avviso di accertamento emesso dall'Ae riguarda solo ed esclusivamente l'abitazione costruita sull'area e l'imu corrispondente :)
nel caso specifico ritengo inoltre che allo stato attuale ottenuti i permessi del caso é possibile costruire un fabbricato su un terreno agricolo con l'unico limite per il fratello della ns amica di essere iap =imprenditore da almeno 3 anni (requisito che é rispettato).
buona domenica e salutoni
m.g.
grazie come al solito sei sempre presente
 
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