Per ora non sono usciti provvedimenti in merito al meccanismo di calcolo, ma dovrebbe sostanzialmente ricalcare quello dell'ICI.
E probabilmente quindi tutto con riferimento al 2012, visto che la prima casa non era assoggettata al calcolo.
Studio Pontecorvi
Lo dice il decreto sul federalismo fiscale, art. 9.
Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011
Articolo 9 -
Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria
In vigore dal 6 dicembre 2011
Modificato da: Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 Articolo 13
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.