Il diritto di abitazione del coniuge superstite è previsto dall'articolo 540 secondo comma del codice civile e non dall'articolo 640.
Ad ogni modo se c'è diritto di abitazione del coniuge superstite, ci saranno necessariamente nudi proprietari (gli altri coeredi) che non sono assoggettati all'IMU.
Gli eredi tuttavia hanno un obbligo ben preciso, ai fini IMU, al momento della morte del loro dante causa.
Il secondo comma dell'articolo 65 del DPR 600/73 (“Eredi del contribuente”) prevede che
gli eredi debbano comunicare all’ufficio fiscale del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Se questa comunicazione da parte degli eredi non è stata effettuata, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che «La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma (ossia la suddetta comunicazione del proprio domicilio fiscale)».
In questa consulenza ci sono i referenti normativi di questo obbligo comunicativo:
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avviso di accertamento IMU al domicilio non comunicato di uno dei coeredi
Saluti