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Imposta di registro locazioni

S

Sergio

Ospite
A qualcuno risulta che cambi il meccanismo di calcolo dell'imposta di registro sui contratti di locazione (sia nuone registrazioni che rinnovi) ? E' vero che si abbandona il sistema del 2% sul canone di contratto per utilizzare la rendita catastale ? Qualcuno è in grado di aiutarmi ?
Ringrazio anticipatamente
 
Caro Sergio si sa ancora poco, mancando i decreti attuativi...pur tuttavia la finanziaria 2005 introduce nell’ordinamento tributario due norme(l’art. 41 ter del dpr 600/72 e l’art.52 bis del dpr 131/86) che prevedono una sorta di minimum tax per la determinazione del reddito dei fabbricati locati: dovrà essere dichiarato almeno il 10% del valore dell’immobile.
 
Quanto precisato da Franz è corretto e visto che proprio oggi ho provveduto ad effettuare la registrazione di un contratto di locazione aggiungo che la sorta di minimun tax si riferisce al fatto che non si può dichiarare un canone di affitto inferiore al 10% del valore dell'immobile calcolato ai fini ICI. La formula è questa:
Rendita catastale moltiplicata per 1,05 moltiplicata per 100. Il risultato deve essere inferiore al canone annuo percepito. Importo quest'ultimo sul quale verrà corrisposta l'imposta di registro del 2%.
Sono stato chiaro?
 
E se il mio affitto reale è inferiore rispetto a questa formula ? Non mi viene accettato dall'ufficio ?
 
Concordo con la formula ma ti ricordo che la minimun tax immobiliare non si applica per i contratti ad uso abitativo concordati, ossia quelli stipulati o rinnovati ai sensi degli art. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98.( in sostanza 3 + 2 )
Le nuove disposizioni, che hanno natura accertativa, sono applicabili anche ai contratti in corso; agli interessati sarà richiesta la verifica del reddito minimo già nella prossima dichiarazione dei redditi.
Attendiamo istruzioni operative.
 
Non si dà luogo ad accertamento per l’imposta complementare di registro, dovuta sui contratti di locazione di immobili iscritti in Catasto, qualora il canone dichiarato sia almeno pari al 10% del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, c. 4 del DPR 131/86. Non si dà luogo ad accertamento ai fini delle imposte sui redditi qualora, in relazione ad immobili locati, sia dichiarato il maggiore tra canone di locazione, abbattuto del 15%, e il 10% del valore dell’immobile (determinato ai sensi dell’art. 52, c. 4 del DPR 131/86); in caso di omessa registrazione del contratto di affitto si presume, salvo documentata prova contraria,
l’esistenza del reddito (nella misura del 10% del valore dell’immobile) anche per i 4 periodi di imposta precedenti a quello di accertamento. Le disposizioni, sia ai fini dell’imposta di registro sia delle imposte sui redditi, non si applicano in relazione agli immobili ad uso abitativo locati a canone convenzionato sulla base di accordi locali o nazionali. I contratti di locazione o di costituzione di diritti reali di godimento sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Essendo nulli, chi abita nn ha titolo per detenere l'immobile e chi loca nn ha titolo per riscuotere i canoni.

certo che è un bel giro di vite..
 
però io credo che uno possa anche stabilire un canone di locazione inferiore a quelli presunti.. se effettivamente percepisce quello..
il fatto è che le imposte sia registro e redditi saran in ogni caso dovute in quel modo..
la cosa ricade ovviamente sul proprietario..
 
Preliminarmente premesso che l’ufficio (A.E.), in presenza di un reddito derivante dalla locazione di fabbricati inferiore a quello determinabile con i parametri introdotti dalla Finanziaria 2005, con riferimento alle modifiche introdotte nell’ordinamento tributario (liquidazione dell’imposta complementare derivante dai contratti di locazione ed accertamento dei redditi dei fabbricati), ha il potere di effettuare gli accertamenti e ritenuto che il contribuente ha tutto il diritto di fornire la prova contraria e di difendersi, io non vedo come si possa sostenere che, in ogni caso, quand’anche il reddito percepito risulta inferiore a quello determinabile catastalmente, le imposte, sia di registro, sia del reddito, sono dovute sui valori automatici…
E’ chiaro che i ricorsi fioccheranno, così com’è altrettanto chiaro che il contribuente, se ritiene, può adeguarsi a quei valori… ma questa è cosa ben diversa dal dovere pagare i tributi (registro e dirette) sul reddito catastale…
Diversamente dalla minimum tax di vecchia conoscenza, il dettato normativo non obbliga all’adeguamento ai valori automatici: se il contribuente non si adegua l’ufficio potrà effettuare gli accertamenti ed il contribuente difendersi fornendo la prova contraria anche in sede contenziosa…
Ciao
T.

[%sig%]
 
Re: x turi

Anche tu come me nell'appostazione di controllo ??? se leggesse un tal Piero...

ciao Turi e ..buon lavoro
 
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