Non si dà luogo ad accertamento per l’imposta complementare di registro, dovuta sui contratti di locazione di immobili iscritti in Catasto, qualora il canone dichiarato sia almeno pari al 10% del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, c. 4 del DPR 131/86. Non si dà luogo ad accertamento ai fini delle imposte sui redditi qualora, in relazione ad immobili locati, sia dichiarato il maggiore tra canone di locazione, abbattuto del 15%, e il 10% del valore dell’immobile (determinato ai sensi dell’art. 52, c. 4 del DPR 131/86); in caso di omessa registrazione del contratto di affitto si presume, salvo documentata prova contraria,
l’esistenza del reddito (nella misura del 10% del valore dell’immobile) anche per i 4 periodi di imposta precedenti a quello di accertamento. Le disposizioni, sia ai fini dell’imposta di registro sia delle imposte sui redditi, non si applicano in relazione agli immobili ad uso abitativo locati a canone convenzionato sulla base di accordi locali o nazionali. I contratti di locazione o di costituzione di diritti reali di godimento sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Essendo nulli, chi abita nn ha titolo per detenere l'immobile e chi loca nn ha titolo per riscuotere i canoni.
certo che è un bel giro di vite..