Grazie molte. Non mi è peró ancora chiaro quanto affermato da una risoluzione del 2008 che pare avere parere contrastante. Potrebbe darmi ulteriori delucidazioni? Copio quanto letto:
"La separazione facoltativa è possibile nel caso in cui vengano esercitate due o
più attività e queste, oltre che oggettivamente separabili, siano inquadrabili
in diversi codici attività (cfr. in particolare risoluzioni 17 giugno 1998, n.
63 e 20 agosto 2010, n. 87/E; si veda "", il Quotidiano IPSOA del 26 agosto
2010).
L'unica eccezione a questa regola è costituita dall'esercizio di locazione di
immobili propri, nel caso in cui venga effettuata sia attività di locazione
imponibile che attività di locazione esente (circolare 4 agosto 2006 n. 27/E
par. 2; risoluzione 28 marzo 2008, n. 112/E); in quest'ipotesi è quindi
possibile la separazione contabile anche se entrambe le attività sono inquadrate
nello stesso codice (vale a dire il 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni
propri o in leasing).
Non è invece possibile la separazione contabile nel caso di esercizio di
attività di compravendita di immobili (risoluzione n. 112/E/2008)"