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immobili esteri/ mancata compilazione RW

buongiorno,
scrivo in merito all'acquisto nel 2004 di un appartamento in Francia per il quale non si è mai compilato il quadro RW. Da Unico 2010 è diventata obbligatoria la compilazione anche se il bene non produce reddito alcuno e da quest'anno si è aggiunto il Vies. Qualcuno sa dirmi a quali sanzioni si va incontro se si decidesse di indicarlo in Unico 2012 per la prima volta? Forse è meglio non ravvedere l'anno precedente - Unico 2011 (il 2010 ormai è andato)? La normativa è piuttosto ingarbugliata. Grazie mille.
 
In questo caso, nonostante non siano state evase imposte in quanto non sono stati omessi redditi ma mancava semplicemente la compilazione del quadro, non sono da pagare sanzioni in proporzione al valore d'acquisto dell'immobile (acquistato con regolari assegni circolari italiani)?
 
Il servizio Eutekne di ieri ha pubblicato un articolo al riguardo e le sanzioni ci sono eccome: nel ravvedere il 2010 ammontano all'1,25% del valore non dichiarato in RW(pur non avendo evaso nulla).
 
Il 2009 non è piu' ravvedibile. per tale annualità quindi la mancata compilazione del quadro RW è soggetta ad una sanzione che va dal 5% al 25% dell’ammontare
degli importi non dichiarati, (non della eventuale maggiore imposta dovuta in relazione a questi ultimi), mentre nel caso di mancata compilazione delle
Sezioni II e III, le sanzioni applicabili vanno dal 10% al 50%, degli importi non dichiarati. In aggiunta alle citate sanzioni e nelle ipotesi previste dai commi
2 e 4 dell’art. 5 del D.L. n. 167/1990, il legislatore ha previsto una ulteriore sanzione che consiste nella «confisca dei beni di corrispondente valore».
La circolare CIRCOLARE N. 11/E del 12 marzo 2010 tratta di tutte le casistiche per la " Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri" Bisogna tuttavia stare attenti perche in tema di ravvedimento per le violazioni commesse 1° febbraio 2011 ad opera dei commi da 18 a 22, dell’art. 1, della L. 13/12/2010, n. 220, sono state aumentate le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare è stato disposto:
• l’aumento da 1/10 ad 1/8 del minimo della sanzione «se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Il problema del ravvedimento del quadro RW è stato anche affrontato sul n. 5/6 della nostra Rivista dal dott. Elia, in quanto bisogna anche valutare il cumulo giuridico.
Puo trovare qui una breve sintesi
- Fisco e Tasse Blog.

Tutto questo discorso non toglie che il caso da Lei proposto quest'anno è diventato abbastanza comune, e mette in evidenza come le sanzioni comminate sono in questi casi ingiuste e sproporzionate. Si spera tanto che qualcuno se ne accorga!!!!
 
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