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immobile a disposizione e casi particolari imu

Nardina

Utente
sono proprietaria di un solo fabbricato inutilizzato e non locato quindi utilizzo 2 in 730, per questo immobile pago regolarmente l'imu. Invece l'immobile in cui risiedo è di proprietà esclusiva di mio marito (quindi immobile che indica lui in dichiarazione come abitazione principale), mi sorge il dubbio se per il mio immobile inutilizzato io debba indicare il codice 3 in casi particolari. Io credo di no poich? dimoro nell'immobile di propriet? esclusiva di mio marito (che indica lui come abitazione principale) le istruzioni non mi hanno chiarito il dubbio. attendo risposta. riepilogando:proprietaria di un solo fabbricato inutilizzato che risiede nell'abitazione principale del coniuge compila o meno 'casi particolari' in relazione all'unico fabbricato di propriet? inutilizzato ?
 
pur essendo l'abitazione principale di proprietà esclusiva di mio marito? nel senso che io nel 730 inserisco solo i dati di questo immobile a disposizione
 
Quindi secondo quella teoria del 2018 vorrebbe dire che non è vero che i familiari 1grado possono avere lo sconto del 50% visto che non può essere la loro abitazione principale non essendo proprietari?

Comma 747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori
 
Mi riferisco alla definizione "abitazione principale"...se abitazione principale si associa solo al proprietario/diritto teale, di conseguenza un familiare primo grado che la usa come abitazione principale non può esistere....ma mi pare invece che la definizione abitazione principale non sia solo associata al proprietario/diritto reale, altrimenti lo sconto 50% non potrebbe mai esistere visto che la norma dice parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
...secondo me abitazione principale è dove uno dimora abitualmente anche senza che ne sia proprietario/diritto reale...
 
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