lella
Utente
Riferimento: Il dipendente è chiamato a versare le ritenute non versate dal datore di
il mio è solo un ..dubbio...
mi chiedo..
com'è possibile che si rifacciano sul dipendente , quando non è mai successo nelle ditte che falliscono, che siano i dipendenti a pagarne le conseguenze... eppure...di ditte che non versano in questi casi ce ne sono a migliaia...se tanto mi da tanto dovrebbero rivalersi se la legge è uguale per tutti...
SU QUALI BASI INSISTONO?
forse ? : RITENUTA VERSATA DAL SOSTITUTO MA NON VERSATA AL FISCO
(corte di cassazione sentenza 8806 sez.prima del 02.10.1996)
Se è vero che anche in regime di imposte riscosse in tutto o in parte previa ritenuta alla fonte, debitore principale verso il Fisco è il PERCETTORE DEL REDDITO IMPONIBILE e NON IL SOSTITUTO che esegue la ritenuta e il successivo versamento ( onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso ) è nondimeno vero che il sistema normativo è concepito, in modo tale da far si che a tale versamento il sostituto rimanga comunque del tutto estraneo. a lui, infatti , il FISCO non potrebbe opporre che il sostituto ha omesso di versare la somma trattenuta, anche perchè il versamento che deve effettuare il sostituto sfugge completamente ad ogni possibilità di controllo del sostituto).
saluti.lella.![Roll Eyes :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
il mio è solo un ..dubbio...
mi chiedo..
com'è possibile che si rifacciano sul dipendente , quando non è mai successo nelle ditte che falliscono, che siano i dipendenti a pagarne le conseguenze... eppure...di ditte che non versano in questi casi ce ne sono a migliaia...se tanto mi da tanto dovrebbero rivalersi se la legge è uguale per tutti...
SU QUALI BASI INSISTONO?
forse ? : RITENUTA VERSATA DAL SOSTITUTO MA NON VERSATA AL FISCO
(corte di cassazione sentenza 8806 sez.prima del 02.10.1996)
Se è vero che anche in regime di imposte riscosse in tutto o in parte previa ritenuta alla fonte, debitore principale verso il Fisco è il PERCETTORE DEL REDDITO IMPONIBILE e NON IL SOSTITUTO che esegue la ritenuta e il successivo versamento ( onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso ) è nondimeno vero che il sistema normativo è concepito, in modo tale da far si che a tale versamento il sostituto rimanga comunque del tutto estraneo. a lui, infatti , il FISCO non potrebbe opporre che il sostituto ha omesso di versare la somma trattenuta, anche perchè il versamento che deve effettuare il sostituto sfugge completamente ad ogni possibilità di controllo del sostituto).
saluti.lella.