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ICI su terreni edificabili non ancora edificabili

Buongiorno, ho un terreno agricolo definito edificabile dal Comune. Ma il Comune non ha ancora definito cosa e quando si possa edificare e quindi non rilascia alcun permesso di costruzione. Posso ritardare il pagamento dell'ICI per terreno edificabile fino a quando Il Comune non si deciderà a rilasciare dei permessi di costruzione ? Grazie a chi mi illuminerà su questo argomento.:confused:
 
Riferimento: ICI su terreni edificabili non ancora edificabili

L'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, dispone che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 
Riferimento: ICI su terreni edificabili non ancora edificabili

L'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, dispone che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Grazie Emilia per la velocissima risposta. Devo dedurre che anche se Comune o Regione non daranno mai alcun permesso di costruzione, il terreno dovrà continuare a definirsi edificabile ed io dovrò pagare la relativa ICI ?
Ci dovrebbe essere almeno un limite di tempo a questa contradditoria situazione di pagamento continuativo per un beneficio inesistente (la edificabilità), non ti sembra ?
 
Riferimento: ICI su terreni edificabili non ancora edificabili

Non godono del beneficio del pagamento sulla rendita castatle i suoli la cui "vocazione edificatoria" sia stata formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, essendo tale circostanza sufficiente a far lievitare il valore venale del suolo secondo le leggi di mercato.

Naturalmente la valutazione dei due momenti poggiano su differenti presupposti: il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure. Se da un lato non si può costruire se prima non sono definite tutte le norme di riferimento, dall'altro si può valutare un suolo considerato a vocazione edificatoria anche prima del completamento delle relative procedure.

Emilia
 
Riferimento: ICI su terreni edificabili non ancora edificabili

Avallo purtroppo quanto chiaramente spiegato da Emilia.
Seppure la norma sia draconiana, qualche spunto di riflessione comunque è possibile.
L'ici si paga anche se non è perfezionato lo strumento attuativo in quanto l'AdE così ha sentenziato, per la verità già da tempo in tema di ICI.
Prima del chiarimento interpretativo qualche sentenza favorevole al contribuente c'è stata, ma per i ricorsi in corso non c'è grossa speranza.
Però a qualcosa possono servire le passate sentenze favorevoli e cioè almeno a considerare che ci possono essere elementi (da identificare) che incidono sul valore di un terreno, per cui a volte differire anche dai valori determinati dai comuni potrebbe essere un comportamento da non sottovalutare. Di certo però occorre essere pronti al contenzioso.
Elementi di "deprezzamento" del terreno ci possono essere eccome anche e soprattutto se la realizzazione dello strumento attuativo e dalla reale attività edificatoria è ancora lontano.
Non è difficile trovare terreni "edifiacbili" che da anni sono solo prati fioriti.
 
Riferimento: ICI su terreni edificabili non ancora edificabili

Argomento molto spinoso, sto' vivendo in prima persona un ricorso di questi tempi in merito.-
Giustissimo quanto afferma Emilia ovvero applicazione su tutte le aree edificabili anche se sporovviste di strumenti attuativi.-
Appoggio pienamente il concetto di Karl, un occhio di riguardo circa il valore a mq.attribuito dal Comune in riferimento a quell'area inserita in un Comparto va dato eccome,paradossalmente due aree, di pari estensione, l'una direttamente edificabile in quanto dotata di piani attuativi e l'altra no in quanto prevista unicamente in PRG, si vedrebbero cosi' tassate ai fini ICI: la prima sulla base dei valori per le aree edificabili ma sulla sola superficie non vincolata ad inedificabilita' dal piano attuativo(mediamente il 30% in meno del totale dell'area,verde pubblico,strade,parcheggi,attivita' collettive ecc.), la seconda sulla base dei medesimi valori, pero' sulla totalita' dell'area stessa non essendo stato ancora disposto nulla in ordine alla porzione di area che dovra' comunque obbligatoriamente essere vincolata.-
Buona giornata.-
 
Riferimento: ICI su terreni edificabili non ancora edificabili

Vero quanto dice Gio.
A volte però le cose si complicano per il proprietario che vuole abbassare il valore comunale, ad esempio nel caso in cui il valore stesso non è relativo alla superficie territoriale (caso in cui il ragionamento di Gio è calzantissimo), ma a quella edificabile, allora occorre procedere con diverse argomentazioni.
Ad esempio presenza di servitù difficilmente removibili, presenza di molti proprietari cosa che rende difficile raggiungere un accordo sul piano attuativo, presenza in zona limitrofa di future espansioni urbanistiche che deprezzano le aree circostanti, ecc.
A volte per fare una prova del nove sarebbe opportuno confrontare tra loro i valori battezzati dal comune per aree diverse e valutare quanto differiscono tra loro relativamente al valore e perchè.
A volte si trovano situazioni non proprio equitative, ma per fare una corretta analisi occorre però diventare anche un po' urbanisti in quanto occorre indagare le differenti facoltà edificatorie dei terreni, cosa non agevole per un profano.
 
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