Riferimento: ICI - importo minimo da pagare
L'importo minimo NON dipende assolutamente dall'utilizzo del bollettino o del mod. f24. E' sempre e comunque 12 Euro a meno che non sia stato deliberato diversamente.
Pertanto occorre informarsi presso il proprio comune: se non è stato deliberato nulla, vale il limite dei 12 Euro.
FINANZIARIA 2007
Comma 168 art. 1, MINIMI IMPORTI < AI QUALI SI RINUNCIA ALCREDITO / NON SI RIMBORSA 167) Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002.
Art. 25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.