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ICI: accertamento per parziale versamento

Salve a tutti,
in data 05/01/2011 (due giorni fa) mi è stato notificato un avviso per parziale versamento ICI in riferimento all'anno 2005.
E' andato in prescrizione?
L'iscrizione è del 28/12/2010 ma dovrebbe valere la data di notifica no?
Grazie a tutti!
 
Riferimento: ICI: accertamento per parziale versamento

Il Comune è decaduto dall'azione di recupero del tributo. Vedi art. 1, comma 161, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296.
 
Riferimento: ICI: accertamento per parziale versamento

per me invece è nei termini, perchè per il notificante vale la data di consegna alle poste od all'ufficiale giudiziario per il notificato invece i termini per opporsi, pagare ecc ecc, decorrono dalla ricezione dell'atto.

ciao
 
Riferimento: ICI: accertamento per parziale versamento

per me invece è nei termini, perchè per il notificante vale la data di consegna alle poste od all'ufficiale giudiziario per il notificato invece i termini per opporsi, pagare ecc ecc, decorrono dalla ricezione dell'atto.

ciao

Non posso condividere il tuo post... ho fatto annullare diversi avvisi di accertamento per casi consimili.

Che notifichino prima... non possono ricordarsi sempre allo scadere dei 5 anni.
 
Riferimento: ICI: accertamento per parziale versamento

confermo la tesi di Jo-vinco....

ps: ora è al Parma...cambia foto
 
Riferimento: ICI: accertamento per parziale versamento

Sono d'accordo con Alberto.
La Corte Costituzionale, con Sent. n. 477 del 26/11/2002, stabilì l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 c. 3 L. 890/82 nella parte in cui si prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Di conseguenza l'art. 2 L. 28.12.2005 n. 263, come modificato dall'art. 39 quater, D.L. 30.12.2005, n. 273, introdusse un 3° comma all'art. 149 c.p.c., con decorrenza 01/03/2006, che testualmente recita. "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.
 
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