Riferimento: HELP: telefonia fissa ad uso promiscuo
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DETRAIBILITA' DELL'IVA
Dopo le importanti novità in merito alla deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa introdotte con la Finanziaria 2007, le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico, che è consentita secondo i criteri ordinari previsti dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, ferma restando la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta.
Quindi, dal 1° gennaio 2008, l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono all’imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l’imposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale.
Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista nessun problema poiché l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo.
Se invece la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta l’uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.
Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l’imposta riguardante agli acquisti e alle relative prestazioni di gestione dei telefonini.
Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50%bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.
REGIME IVA DALL' 01/01/2008
Con la finanziaria 2008 è prevista la possibilità di detrarre l'IVA nella misura del 100% se il telefono è usato in modo esclusivo
REGIME IVA FINO AL 31/12/2007 REGIME IVA DAL 01/01/2008 NOTE
TELEFONO FISSO USO ESCLUSIVO 100% 100% (1)
TELEFONO FISSO USO PROMISCUO 50% 50%
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO ESCLUSIVO 50% 100% Occorre dimostrare l'uso esclusivo
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI
USO PROMISCUO 50% INERENZA
TELEFONIA FISSA E MOBILE
USO PROMISCUO
con riaddebito valore utilizzo 50% 100%
(1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari.
(1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari.
USO ESTRANEO ALL'ATTIVITA' - ADDEBITO DEL VALORE NORMALE
Il terzo comma dell’articolo 3 del DPR 633/72 assimila l’uso personale di un bene ad una prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del relativo valore normale, ma con rivalsa facoltativa. Il contribuente può scegliere, quindi, tra due possibilità:
Limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali;
Detrarre tutta l’IVA e poi sottoporre a tassazione l’uso personale o estraneo all’impresa;
All’imprenditore o professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA:
di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa;
di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA;
di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell’impiego professionale effettivo.
COME DETERMINARE IL VALORE NORMALE
Un’altra novità della Finanziaria 2008 è l’art. 1, comma 261, Legge n. 244 del 24/12/2007, che ha riformulato l’art. 13, comma 3, ultimo periodo del DPR n.633/72, a norma del quale per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni, l’importo determinato.
ESEMPIO:
Nell’ipotesi di cessione di telefoni cellulari, la base imponibile ai fini IVA è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte.
IVA detratta a monte secondo inerenza: 60%.
Base imponibile della successiva cessione: 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso.
IVA detratta a monte secondo inerenza: 40%.
Base imponibile della successiva cessione: 40% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso.
Questa disposizione entra in vigore a partire dall’1° Marzo 2008.
LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE
Dall’esercizio 2007, per i costi sostenuti sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile è stata fissata la deducibilità all’80%.
Quindi la deducibilità è passata dal 50% all’80% per la telefonia mobile, mentre per i telefoni fissi la modifica è peggiorativa perché si scende dal 100% all’80%.
Questo limite alla deduzione vale per le quote di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n. 104/E.
Rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto del modem, ovvero del router ADSL ed eventualmente l’acquisto del software specifico.
Nei casi in cui gli operatori stipulano un contratto di assistenza o di noleggio che comprenda anche la fornitura di apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici (deducibili all’80%) e la parte inerente l’assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta per intero.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Regime in vigore dall' 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Regime in vigore dall' 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche
SOGGETTI TELEFONIA FISSA TELEFONIA MOBILE
Imprese 80% 80%
Lavoratori Autonomi 80% 80%
Autotrasportatori (1) 100% 100%
(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%.