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HELP: telefonia fissa ad uso promiscuo

Riferimento: HELP: telefonia fissa ad uso promiscuo

Non vi sono, appunto, dubbi nel caso in cui viene stabilita una percentuale di deducibilità ridotta per i casi di utilizzo diverso da quello strumentale (leggi promiscuo). Nel detto caso il requisito dell'inerenza viene forfetizzato nella detta misura.
Ma questo è previsto per i veicoli a deducibilità parziale di cui all’art. 164, c.1, lett. b) del Tuir, laddove è prevista anche la deducibilità totale per i mezzi destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Non è stato, invece, previsto nell’art. 102 c.9 e 54 c.3-bis del Tuir.
Nel detto caso la percentuale di deducibilità ivi prevista è da intendersi riferita per i beni aziendali e non anche per quelli ad utilizzazione promiscua... Quando il legislatore vuole stabilire una disciplina diversa lo dice esplicitamente...

Non è neppure sostenibile (secondo me) la tesi che i costi siano deducibili al 50%, ma certamente non al 50% dell'80%.
Se nei casi di utilizzazione promiscua l'inerenza è stata forfetizzata nella misura percentuale del 50%, è indubbio che nel caso di deducibilità piena del 60% può essere dedotto solo il 30% e non il 50%...

Io, ribadisco, ho espresso solo il mio punto di vista che cambierò allorché il legislatore tributario, con atti di normazione, anche secondari ovvero amministrativi di esplicitazione della norma, mi dirà che potrò dedurre l’80% di tutte le spese telefoniche che sosterrò nell’unico telefono privato della mia abitazione dove esercito in una stanzetta la mia professione...

Una buona serata.
T.
 
Riferimento: HELP: telefonia fissa ad uso promiscuo

Per i professionisti non esiste l'ipotesi di uso esclusivamente strumentale, eppure, guarda caso, si parla anche in tal caso di uso promiscuo (vedi RM 190/2007).
E poi per quale strano motivo avrebbero dovuto fissare una percentuale dell'80% per le spese telefoniche se non, appunto, per tener conto dell'uso promiscuo? Basterebbe fare una ricerca nelle relazioni accompagnatorie delle norme che hanno introdotto tali percentuali per trovarne conferma.
Il 50% dell'80% comunque non capisco proprio da dove salti fuori.
 
Ultima modifica:
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scusami ma....80% tel fisso uso promiscuo ci siamo, ma uso promiscuo relativamente ad un piano tariffario AFFARI! se parliamo di uso promiscuo per telefonia abitazione è normale che la percentuale di deducibilità sia inferiore, ma voglio dire....lo usa la nonna, i figli, la moglie e se ce l'hai pure la signora delle pulizie!

ma poi cosa vuol dire per i professionisti uso totalmente aziendale non esiste? perchè se l'avvocato ha il telefono intestato allo studio che fa? se poi ti riferisci alle auto, allora decidetevi perchè qua si parte col telefono e si finisce in macchina!;)
 
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Va beh, lasciamo perdere di risponderti sul “termine” di strumentale (non bisogna, di certo, andare all’università per capire se ciò che ho scritto è in linea generale ovvero riferito a qualche caso in particolare... e questo potevi capirlo anche tu... a me sembra abbastanza leggibile...)

Le ricerche delle relazioni accompagnatorie, che rappresentano la "voluntas legis", (mamma mia che ho scritto, spero che questi termini non ti dispiacciano!), potresti farle tu, ad esempio... Io noto che tu, tutte le volte ti “cimenti” nell’attività di confronto col sottoscritto, studi... e vedo anche che leggi abbastanza... anche quello che non c'entra con le questioni trattate...

Dove salta fuori il 50% del 80%?! Ma dalla logica, salta fuori...!
Se per l'uso "esclusivo” (forse questo termine ti mette d’accordo?) per l’attività di impresa o professionale deduci 50, perché questo è l'intero ammontare deducibile, così come stabilito dalla norma tributaria, per l'uso “promiscuo” non puoi dedurre 50... puoi dedurre 25... se la logica ti porta a ritenere che l'altro 50% è da attribuire alla non inerenza...

Grazie per la compagnia, è stato un piacere, questo argomento per me è chiuso!

Ah, dimenticavo... auguri!
Ti auguro una buona nottata...
T.
 
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scusami ma....80% tel fisso uso promiscuo ci siamo, ma uso promiscuo relativamente ad un piano tariffario AFFARI! se parliamo di uso promiscuo per telefonia abitazione è normale che la percentuale di deducibilità sia inferiore, ma voglio dire....lo usa la nonna, i figli, la moglie e se ce l'hai pure la signora delle pulizie!

ma poi cosa vuol dire per i professionisti uso totalmente aziendale non esiste? perchè se l'avvocato ha il telefono intestato allo studio che fa? se poi ti riferisci alle auto, allora decidetevi perchè qua si parte col telefono e si finisce in macchina!;)



Quando ti connetti in questo forum “fiscale” è bello vedere tanta gente in prima fila... tanta gente della quale non sai se, al di là della tazzina di caffè o della brioche con panna, sa dire altro...
Perché non provi ad offrire un panino al burro con la nutella. Chissà, potremmo scoprire cose che non conosciamo, se sanno parlare, che mestiere o professione esercitano...
Io nel frattempo scendo giù a comprare le sigarette... ;-)))
Una buona giornata...
T.
 
Riferimento: HELP: telefonia fissa ad uso promiscuo

scusa Turi,ma....ce l'hai con me? perchè primo, io non offnedo, secondo, forse mi sbaglierò, ma mi PEREVA DI ESSERE CONCORDE CON TE!
 
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scusa Turi,ma....ce l'hai con me? perchè primo, io non offnedo, secondo, forse mi sbaglierò, ma mi PEREVA DI ESSERE CONCORDE CON TE!

Ma assolutamente no...!
E’ questo che si desume dal mio post? ;-)))
Ma no, sull’argomento non intervenivi anche tu (a prescindere che eri d'accordo con me, ma questo è irrilevante, si può anche essere di contrario avviso, l'importante è discutere, confrontarsi), come hai potuto pensare a questo?
Era solo un osservare che sulle “discussioni fiscali” le belle figurine in prima fila, al di là della ben nota predisposizione ad altro tipo di intervento, non mostravano di sapere parlare anche di questo...

Ciao e buona giornata... ;-)))
T.
 
Ultima modifica di un moderatore:
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allora scusa Turi, non nego di essere particolarmente suscettibile in questo periodo, e fraintendo facilmente, vorrà dire che.....faremo questa merenda a base di nutella!;)
buona giornata


ps: però anche tu un soggettino ogni tanto scrivili quando dai le frecciate!:p
 
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Dalla home page di questo sito...........:eek:

DETRAIBILITA' DELL'IVA
Dopo le importanti novità in merito alla deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa introdotte con la Finanziaria 2007, le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico, che è consentita secondo i criteri ordinari previsti dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, ferma restando la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta.

Quindi, dal 1° gennaio 2008, l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo.

Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono all’imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l’imposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale.

Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista nessun problema poiché l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo.

Se invece la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta l’uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.

Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l’imposta riguardante agli acquisti e alle relative prestazioni di gestione dei telefonini.

Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50%bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.

REGIME IVA DALL' 01/01/2008
Con la finanziaria 2008 è prevista la possibilità di detrarre l'IVA nella misura del 100% se il telefono è usato in modo esclusivo
REGIME IVA FINO AL 31/12/2007 REGIME IVA DAL 01/01/2008 NOTE
TELEFONO FISSO USO ESCLUSIVO 100% 100% (1)
TELEFONO FISSO USO PROMISCUO 50% 50%
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO ESCLUSIVO 50% 100% Occorre dimostrare l'uso esclusivo
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI
USO PROMISCUO 50% INERENZA
TELEFONIA FISSA E MOBILE
USO PROMISCUO
con riaddebito valore utilizzo 50% 100%
(1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari.


(1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari.

USO ESTRANEO ALL'ATTIVITA' - ADDEBITO DEL VALORE NORMALE
Il terzo comma dell’articolo 3 del DPR 633/72 assimila l’uso personale di un bene ad una prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del relativo valore normale, ma con rivalsa facoltativa. Il contribuente può scegliere, quindi, tra due possibilità:

Limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali;
Detrarre tutta l’IVA e poi sottoporre a tassazione l’uso personale o estraneo all’impresa;

All’imprenditore o professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA:

di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa;
di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA;
di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell’impiego professionale effettivo.
COME DETERMINARE IL VALORE NORMALE
Un’altra novità della Finanziaria 2008 è l’art. 1, comma 261, Legge n. 244 del 24/12/2007, che ha riformulato l’art. 13, comma 3, ultimo periodo del DPR n.633/72, a norma del quale per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni, l’importo determinato.


ESEMPIO:
Nell’ipotesi di cessione di telefoni cellulari, la base imponibile ai fini IVA è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte.


IVA detratta a monte secondo inerenza: 60%.
Base imponibile della successiva cessione: 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso.

IVA detratta a monte secondo inerenza: 40%.
Base imponibile della successiva cessione: 40% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso.

Questa disposizione entra in vigore a partire dall’1° Marzo 2008.
LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE
Dall’esercizio 2007, per i costi sostenuti sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile è stata fissata la deducibilità all’80%.
Quindi la deducibilità è passata dal 50% all’80% per la telefonia mobile, mentre per i telefoni fissi la modifica è peggiorativa perché si scende dal 100% all’80%.

Questo limite alla deduzione vale per le quote di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n. 104/E.
Rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto del modem, ovvero del router ADSL ed eventualmente l’acquisto del software specifico.

Nei casi in cui gli operatori stipulano un contratto di assistenza o di noleggio che comprenda anche la fornitura di apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici (deducibili all’80%) e la parte inerente l’assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta per intero.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Regime in vigore dall' 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche

SCHEMA RIEPILOGATIVO
Regime in vigore dall' 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche
SOGGETTI TELEFONIA FISSA TELEFONIA MOBILE
Imprese 80% 80%
Lavoratori Autonomi 80% 80%
Autotrasportatori (1) 100% 100%
(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%.
 
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