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Gli obbligati in solido devono fare ricorso?

Il ricorso introduttivo va proposto avverso uno degli atti indicati all'art. 19 c. 1 del Dlgs 546/92 tra i quali vi è l'avviso di accertamento del tributo. Se non ti viene notificato l'atto, cosa vai ad impugnare?
Ciao.
 
Ma no...scusa, intendevo quello che mi dice l'avvocato. Fare appello contro la sentenza di primo grado sull'imposta di registro. Fare appello contro il valore dell'adesione confermato in primo grado (anche se l'acquirente ha già pagato)...mi potrebbe tornare utile per quando mi arriverà l'accertamento sulla plusvalenza. Così magari non possono usare l'adesione per farmi l'accertamento? Oppure è inutile perché farei una causa in più? Non capisco se è una buona strategia oppure se l'avvocato mi vuole solo spillare quattrini!
 
Aggiorno questo post nella speranza che la mia esperienza possa servire ad altri.
Ho trovato questa sentenza: CTR di Bari, ordinanza 10 Giugno 2013 nr. 14571:
''La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’A.F. è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (alla luce della presunzione che ciascun operatore si comporta secondo la comune prassi di mercato e non vende ad un prezzo inferiore a quello di comune commercio), mentre è onere probatorio del contribuente superare -anche con il ricorso adelementi indiziari- la presunzione di corrispondenza tra prezzo e valore di mercato. Essendosi il contribuente avvalso -in sede di impugnazione dell’avviso ai fini dell’imposta di registro- della definizione finalizzata alla chiusura della lite fiscale pendente circa il negozio di vendita, il cui valore è perciò rimasto cristallizzato a seguito di ordinanza di estinzione del giudizio, ciò implicava una forma di accettazione del maggior valore accertato, perciò legittimamente utilizzato nel calcolo della plusvalenza tassabile.''

Questo nonostante il ricorrente avesse affermato che:'' l’adesione al condono avrebbe potuto essere apprezzata ai fini probatori solo se proveniente dal contribuente contro cui la si invoca, mentre la definizione della lite ai fini dell’imposta di registro era avvenuta a cura e spese non della parte venditrice ma di quella acquirente (debitore principale dell’imposta di registro), come risultante dalla domanda di definizione e dall’attestato di pagamento prodotti in atti della fase di merito sub doc.3.''

Ne deduco che in caso di avviso di rettifica di maggior valore è meglio che parte venditrice e acquirente facciano ricorso, se l'acquirente fa l'adesione, il venditore deve ricorrere in tutti i modi x evitare che l'adesione sia usata contro di lui ai fini IRPEF. In quest'ultimo caso spetta al contribuente dimostrare di non aver preso soldi in nero...
 
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