Da una veloce lettura della circolare si che spetta.
I problemi sono 2 secondo me:
1) l'astensione obbligatoria dal lavoro
2) la dimostrazione del reddito.
Motivo 1: ho i miei dubbi che l'inps paghi la maternità mese per mese al contrario dei lavoratori dipendenti che se la ritrovano tutti i mesi in busta paga.
Motivo 2: ma se non abbiamo ancora spedito le dichiarazioni del 2011 e prima che le recepiscono loro ci vorrà del tempo. come lo dimostriamo il reddito? E il 2012 e addirittura (nel tuo caso) il 2013?
Salve u.nives, come credo ti dovrebbe essere noto, le professioniste
non iscritte ad un Albo professionale sono tenute a versare la contribuzione previdenziale ad assistenziale
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A queste lavoratrici pertanto, è riconosciuta l’indennità di maternità con criteri identici a quelli previsti per le collaboratrici ….. anche a progetto.
Il D.L nr 201/2011 convertito in Legge 214/2011( meglio noto come decreto salva Italia), per la norma di interesse art. 24 comma 26, ha previsto che
“A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui l’art 1 co. 788, L 296/2006 (che si riporta per comodità di lettura)
“A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e’ corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. …Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007”.
Scusa ma non comprendo il riferimento "come lo dimostriamo il reddito", ma davvero tu al Gennaio 2013 non conosci quale è il reddito del 2012?, mah...
Saluto domenico