MrDike
Utente
L'argomento è la gestione separata INPS e le operazioni Poseidone 1 e 2.
Più precisamente, mi riferisco al caso dell'ingegnere, il quale, oltre a svolgere l'attività professionale, è anche dipendente.
In tal caso, l'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (nella specie, fondo lavoratori dipendenti) comporta l'esclusione dall'iscrizione ad INARCASSA, verso la quale permane il solo obbligo di comunicazione annuale dei dati reddituali (reddito professionale e volume d'affari professionale) e di versamento del contributo integrativo sui corrispettivi percepiti per prestazioni professionali, rientranti nel volume di affari IVA.
Al contempo, l'ingegnere dipendente "sarebbe" obbligato, per quanto attiene l'attività professionale, all'iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Tuttavia, molti ingegneri dipendenti hanno omesso di ottemperare alla predetta contribuzione previdenziale, ritenendosi non obbligati alla relativa iscrizione e, per l'effetto, ai relativi versamenti.
In merito, il Legislatore, per risolvere i dubbi relativi all'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata, è intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011), secondo cui: "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".
L'INPS, dal canto suo, con la circolare del 29 luglio 2011 n. 99, il messaggio del 12 gennaio 2012 n. 709 e, da ultimo, la circolare del 10 aprile 2015 n. 72, ha ribadito l'obbligo del versamento contributivo alla gestione separata nei confronti di tali soggetti.
Vorrei sapere come vi state comportando con i Vs. clienti che rientrano in casi consimili, anche alla luce della recente giurisprudenza favorevole al contribuente.
Più precisamente, mi riferisco al caso dell'ingegnere, il quale, oltre a svolgere l'attività professionale, è anche dipendente.
In tal caso, l'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (nella specie, fondo lavoratori dipendenti) comporta l'esclusione dall'iscrizione ad INARCASSA, verso la quale permane il solo obbligo di comunicazione annuale dei dati reddituali (reddito professionale e volume d'affari professionale) e di versamento del contributo integrativo sui corrispettivi percepiti per prestazioni professionali, rientranti nel volume di affari IVA.
Al contempo, l'ingegnere dipendente "sarebbe" obbligato, per quanto attiene l'attività professionale, all'iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Tuttavia, molti ingegneri dipendenti hanno omesso di ottemperare alla predetta contribuzione previdenziale, ritenendosi non obbligati alla relativa iscrizione e, per l'effetto, ai relativi versamenti.
In merito, il Legislatore, per risolvere i dubbi relativi all'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata, è intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011), secondo cui: "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".
L'INPS, dal canto suo, con la circolare del 29 luglio 2011 n. 99, il messaggio del 12 gennaio 2012 n. 709 e, da ultimo, la circolare del 10 aprile 2015 n. 72, ha ribadito l'obbligo del versamento contributivo alla gestione separata nei confronti di tali soggetti.
Vorrei sapere come vi state comportando con i Vs. clienti che rientrano in casi consimili, anche alla luce della recente giurisprudenza favorevole al contribuente.