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fitto :è possibile scaricarlo?

Silvio

Utente
Salve,ho una casa di mia proprietà che tengo fittata con regolare contratto per cui pago le tasse su quanto percepisco.
A mia volta però sono in affitto e mi dicono che non posso scaricare il canone di locazione dalle tasse.
E' vero?:confused:
 
Riferimento: fitto :è possibile scaricarlo?

No, al limite....

5. LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INQUILINI
In presenza di determinate condizioni, anche gli inquilini possono usufruire di benefici fiscali sotto forma di detrazioni dall'Irpef per i canoni di locazione pagati.

Sono due le fattispecie previste dalle disposizioni attualmente in vigore e riguardano:

tutti i titolari di contratti di locazione 'a canone concordato' di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, cioè quelli stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2 (comma 3) e 4 (commi 2 e 3) della Legge 431/1998;
i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (a prescindere dal tipo di contratto stipulato).
DETRAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Gli inquilini per i quali l'immobile preso in affitto costituisce l'abitazione principale, e a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98), hanno diritto alla seguente detrazione dall'Irpef:

495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo la detrazione non spetta.

La detrazione non compete, inoltre, per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno durante il quale la casa è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale e va ripartita tra i contraenti, in caso di cointestazione del contratto di locazione.

DETRAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

Dal periodo d'imposta 2001, il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione di abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel Comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi), può usufruire, per i primi 3 anni, della seguente detrazione dall'Irpef:

991,60 euro se il suo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
495,80 euro se il suo reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo la detrazione non spetta.

L'agevolazione compete a condizione che:

il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione;
la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione non è riconosciuta ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno durante il quale la casa è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale. Nel caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura spettante a ciascuno in relazione al proprio reddito.

Ad esempio, se i contraenti sono 3 e solo uno di loro è lavoratore dipendente, la detrazione compete solo a quest'ultimo, nella misura del 100%.

Fig. 9

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

A B
ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATA
A CANONE CONCORDATO LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO
(per qualsiasi tipo di contratto)
con reddito
complessivo fino a
15.493,71 euro con reddito complessivo
oltre 15.493,71 e fino a
30.987,41 con reddito
complessivo fino a
15.493,71 euro con reddito complessivo
oltre 15.493,71 e fino a
30.987,41
495,80 euro 247,90 euro 991,60 euro 495,80 euro
LE AGEVOLAZIONI A E B NON SONO CUMULABILI
Il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole

Quando un lavoratore dipendente, già titolare di un contratto a canone concordato per un immobile adibito ad abitazione principale, nel corso dell'anno si trasferisce per lavoro in altro Comune, stipulando un nuovo contratto (anche a canone libero), può usufruire di entrambe nello stesso periodo d'imposta ma rapportando ciascuna agevolazione al numero dei giorni dell'anno di durata del contratto.
 
Riferimento: fitto :è possibile scaricarlo?

Quello della detrazione dall'irpef del canone di locazione per il locatario è un problema che si sta dibattendo a livello politico; vedremo le decisioni che saranno prese in merito dal governo.
Saluti.
 
Riferimento: fitto :è possibile scaricarlo?

Riprendo questo 3d visto che la mia domanda e' attinente :

Un inquilino che ha sottoscritto un contratto di locazione ai sensi dell'art. 11 L. 359 del 8/8/1992 (avvalendosi della facolta' di concordare patti in deroga alle norme della Legge 392/78 e concordato sotto l'egida delle organizzazioni dei proprietari UPPI e degli inquilini SUNIA), e tuttora vigente,
puo' usufruire delle detrazioni irpef attualmente previste (*) ?
Il mio dubbio nasce dal fatto che il contratto, che ripeto e' tuttora in essere, e' stato sottoscritto facendo riferimento ad una norma che, presumo, e' stata sostituita dalla 431/98.

(*) Per comodita' riporto una parte delle istruzioni del mod.730/2007.
Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Il rigo E32 deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale
a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 3, e dell’art. 4,
commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).
 
Riferimento: fitto :è possibile scaricarlo?

Salve,ho una casa di mia proprietà che tengo fittata con regolare contratto per cui pago le tasse su quanto percepisco.
A mia volta però sono in affitto e mi dicono che non posso scaricare il canone di locazione dalle tasse.
E' vero?:confused:

Con effetto dal periodo d'imposta 2007 verrà prevista una detrazione di 300 euro per chi possiede un reddito complessivo non superiore 15.493,71 euro e una detrazione di 150 euro se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro. Il contratto deve essere stato stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98.
Saluti.
 
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