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Firma sulla fattura?

Riferimento: Firma sulla fattura?

Non vi è obbligo.

Elementi obbligatori

Gli elementi che devono essere indicati nella fattura sono:

1) data di emissione e numero progressivo per anno solare; per data di emissione deve intendersi la data indicata in fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o di spedizione; sono ammesse più serie di numerazione in ragione delle esigenze del soggetto passivo IVA (ad es. per tipo di prodotto o per diverse zone di vendita, etc.); nell’ambito di ciascuna serie, tuttavia, la numerazione deve essere progressiva; è ammissibile l'adozione di una numerazione progressiva mensile (ris. 4.2.1998, n. 4/E).
2) dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione. Per le imprese, società o enti: ditta, denominazione o ragione sociale; per le persone fisiche: il nome e il cognome. Inoltre deve essere indicata la residenza o il domicilio ovvero i dati del rappresentante fiscale e l’ubicazione della stabile organizzazione (per i soggetti non residenti);
3) numero di partita IVA e codice fiscale del cedente o del prestatore: l’indicazione del numero di partita IVA assorbe l’onere di indicare il numero di codice fiscale (circ. 3.8.1982, n. 64/351942). Nel caso di operazioni intracomunitarie è anche necessaria l’indicazione della partita IVA dei committenti o cessionari preceduta dal codice identificativo dello Stato;
4) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; non è ammessa alcuna indicazione generica che non consenta di individuare i beni ceduti o le prestazioni rese (ris. 3.5.1995, n. 111; ris. 6.5.1998, n. 117/E); è possibile indicare la natura e la qualità della merce mediante un codice, purché sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici (ris. 10.5.1975, n. 504522);
5) i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
6) il valore normale degli altri beni ceduti a titolo sconto, premio o abbuono;
7) l’aliquota IVA applicata, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile; gli importi devono essere arrotondati al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è inferiore a € 0,005 e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (ad es. € 9,365 = € 9,37, mentre € 9,364 = € 9,36). I decimali vanno indicati anche quando sono pari a zero. L’imposta deve essere sempre indicata in euro, anche se gli altri importi sono indicati in diversa valuta (art. 21, c. 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
8) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente il servizio qualora siano debitori di imposta in luogo del cedente o del prestatore con l’indicazione della relativa norma di riferimento (ciò accade, nell’ipotesi di c.d. “reverge charge”, in relazione alle cessioni di oro da investimento e assimilate; in tale tipologia di operazioni nella fattura occorre citare l’art. 7, c. 5, D.P.R. n. 633/1972);
9) in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, è richiesta l’indicazione della data della prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri e del numero di chilometri percorsi, delle ore navigate o di quelle volate;
10) annotazione del fatto che la fattura è stata compilata dal cliente o, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo, qualora venga utilizzata tale facoltà.

Saluti
Michele
 
Riferimento: Firma sulla fattura?

Esattamente!!!!

Io la firmo solo perchè è come se mandassi un saluto al mio clente.

Ciao
 
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