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Finanziamento

Nel caso in cui un'azienda eroghi un finanziamento ad un'altra nei confronti della quale non esistono partecipazioni o collegamenti azionari cosa bisogna fare?
1 Occorre fatturarlo? Se non erro dovrebbe però escluso da IVA ai sensi dell'art. 10.
2 Nel caso sia possibile a quale tasso occorerebbe concederlo? Va bene il tasso bancario dei finanziamenti?
3 La durata ha un termine massimo o dipende dalla libera scelta delle parti?
4 Il rientro può essere fatto con un piano di ammortamento come accade per i finanziamenti bancari o anche questo è lasciato alla contrattazione tra le parti?
 
Riferimento: Finanziamento

Dunque il finanziamento per quanto ne so io non puoi proprio farlo, altrimenti contravvieni alla normativa degli enti creditizi e finanziari vado a memoria L. 385 oltre che la 191 mi pare. Per operare in questo senso devi essere iscritto ad apposita sezione dell' U.I C., il che prevede alcuni requisiti e formalità di rito.

Per finanziamenti concessi tra inprese commerciali esiste solo la possibilità, a mio ricordo, di farli tra controllate e collegate con almeno la partecioazione al 2% del cap.soc e da almeno tre mesi.

Tutti gli altri casi non sono consentiti.

Ciao
 
Riferimento: Finanziamento

Nel caso in cui un'azienda eroghi un finanziamento ad un'altra nei confronti della quale non esistono partecipazioni o collegamenti azionari cosa bisogna fare?
1 Occorre fatturarlo? Se non erro dovrebbe però escluso da IVA ai sensi dell'art. 10.
Il finanziamento no: è escluso da Iva ai sensi dell'art. 2; gli interessi sono da fatturare esenti art. 10.

2 Nel caso sia possibile a quale tasso occorerebbe concederlo? Va bene il tasso bancario dei finanziamenti?
Si, anche se per evitare responsabilità alla società che eroga il finanziamento mi garantirei con una fidejussione.

3 La durata ha un termine massimo o dipende dalla libera scelta delle parti?
E' scelta libera delle parti a condizioni che non comprometta la liquidita della società erogante.

4 Il rientro può essere fatto con un piano di ammortamento come accade per i finanziamenti bancari o anche questo è lasciato alla contrattazione tra le parti?

Contrattazione delle parti
 
Riferimento: Finanziamento

Nel caso in cui un'azienda eroghi un finanziamento ad un'altra nei confronti della quale non esistono partecipazioni o collegamenti azionari cosa bisogna fare?
1 Occorre fatturarlo? Se non erro dovrebbe però escluso da IVA ai sensi dell'art. 10.
Il finanziamento no: è escluso da Iva ai sensi dell'art. 2; gli interessi sono da fatturare esenti art. 10.

2 Nel caso sia possibile a quale tasso occorerebbe concederlo? Va bene il tasso bancario dei finanziamenti?
Si, anche se per evitare responsabilità alla società che eroga il finanziamento mi garantirei con una fidejussione.

3 La durata ha un termine massimo o dipende dalla libera scelta delle parti?
E' scelta libera delle parti a condizioni che non comprometta la liquidita della società erogante.

4 Il rientro può essere fatto con un piano di ammortamento come accade per i finanziamenti bancari o anche questo è lasciato alla contrattazione tra le parti?

Contrattazione delle parti

Quindi mi stai dicendo che è possibile fare un finanziamento al tasso del 5% ad esempio, della durata di 3 anni con rientro annuale.
Infine il finanziamento non va fatturato, mentre gli interessi si ma sono esenti art. 10.
E' corretto?
 
Riferimento: Finanziamento

Quindi mi stai dicendo che è possibile fare un finanziamento al tasso del 5% ad esempio, della durata di 3 anni con rientro annuale.
Infine il finanziamento non va fatturato, mentre gli interessi si ma sono esenti art. 10.
E' corretto?

Si.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare finanziamenti solo tra società legate da controllo non sono d'accordo: è ovvio che deve essere una operazioni occasionale.
 
Riferimento: Finanziamento

Guarda, Rob io ho evitato di parlare dell'occasionalità volutamente xhè su questo si aprirebbe una discussione infinita. Alcuni mesi fa ho avuto un caso ed ho chiamato l' UIC che mi ha risposto che per loro l'occasionalità non esiste.

Leggendo le vecchie norme effettivamente lasciano un piccolo spazio per l'occasionalità, ma poi si contraddicono collegando il finanziamento a motivazioni sussidiarie alle operazioini commerciali intercorrenti tra le due società non legate tra loro da rapporti di partecipazione.

In tutti gli altri casi, a quanto ne so, se non ci sono cambiamenti recenti che mi sono sfuggiti, perchè non ho avuto il piacere di dover disciplinare casi analoghi ultimamente, le informazioni ricevute dall' UIC non consentono finanizamenti tra società non oscritte in apposita sezione, ex art 106 mi pare.

Ciao
 
Riferimento: Finanziamento

La concessione di finanziamenti è regolata dagli articoli 1813 e seguenti del codice civile riguardanti il contratto di mutuo.
Il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante che saranno proporzionati alla consistenza del mutuo ed alla sua durata.
Tale descrizione include qualsiasi tipo di debito, ma solitamente l'oggetto del contratto è il denaro.
Il contratto di mutuo è definito da diverse clausole, importanti per regolare le relazioni tra le parti, come: la durata del contratto, le modalità di erogazione e di restituzione del denaro, il tasso d'interesse applicato, gli obblighi dei soggetti, le garanzie, ecc.
La stipula del contratto vede l'intervento di un notaio il quale deve garantire un equilibrio contrattuale tra le parti, rendendo più chiari i diritti ed i doveri dei soggetti coinvolti, indicando le soluzioni migliori per i contraenti ed eliminando eventuali clausole sproporzionatamente a favore di una delle due parti.
Il linea generale, quindi, l'operazione descritta nel quesito può essere posta in essere mediante la stipula di un contratto di mutuo in cui venga espressamente prevista l'assenza dell'applicazione di interessi.
La fattibilità dell'operazione incontra, però, i limiti posti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia contenute nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La predetta normativa riserva l'attività di raccolta di denaro e di concessione di finanziamenti ad operatori istituzionali come le banche. Solo in via eccezionale tali attività possono essere svolte da altri soggetti purché l'attività di finanziamento non sia svolta verso il pubblico. La violazione di tali norme comporta anche l'applicazione di sanzioni penali
Nel caso specifico non si hanno sufficienti informazioni per valutare la possibile applicazione dei divieti contenuti nel sopra citato testo unico.
 
Riferimento: Finanziamento

Giusto quanto previsto dal C.C. ma, secondo me, trattandosi di finanziamento fatto tra aziende (e quindi mi è sembrato di dedurre società di capitali), bisogna vedere se, nello Statuto della società erogante il mutuo, sia prevista questa attività. Di solito sono consentite solo attività finanziarie atte a raggiungere lo scopo sociale. Anche perchè che interesse potrebbe avere questa società ad effettuare un finanziamento fatto a terzi (solo per riscuotere interessi legali?), sottraendo capitale che potrebbe essere investito, con una maggiore redditività, per la propria attività?
 
Riferimento: Finanziamento

Giusto quanto previsto dal C.C. ma, secondo me, trattandosi di finanziamento fatto tra aziende (e quindi mi è sembrato di dedurre società di capitali), bisogna vedere se, nello Statuto della società erogante il mutuo, sia prevista questa attività. Di solito sono consentite solo attività finanziarie atte a raggiungere lo scopo sociale. Anche perchè che interesse potrebbe avere questa società ad effettuare un finanziamento fatto a terzi (solo per riscuotere interessi legali?), sottraendo capitale che potrebbe essere investito, con una maggiore redditività, per la propria attività?

Ieri sera parlando con un collega, mi ha confermato anche lui che è possibile farlo, mantenendo requisiti di occasionalità, applicando un tasso di interesse congruo con il mercato e avendo anche l'opportunità di motivare il perchè di tele operazione.
Mi ha anche altresì detto che tale finanziamento, non è possibile erogarlo al pubblico in quanto si configurerebbe un esercizio abusivo di una professione regolamentata.
Infine, mi ha portato un caso pratico a lui capitato, in cui, l'Agenzia delle Entrate a seguito di accesso e di PVC, si è trovata di fronte una società che di fatto quando necessario finanziava delle altre società che però ufficialmente non avevano collegamenti azionari con la società che erogava il finanziamento.
Ebbene l'Agenzia delle Entrate non è entrata nel merito del finanziamento che era occasionale, e che quindi hanno giudicato corretto, bensì del tasso di interesse.
Spero di aver dato un piccolo contributo alla discussione.
 
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