Il ccnl di riferimento ( art.14) stabilisce che il dipendente può chiedere la fruizione delle ferie nello stesso anno di maturazione.
Prosegue il ccnl, ove questo non è possibile, il godimento delle ferie può avvenire entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione, termine questo, più lungo rispetto ai 18 mesi previsti è dalla legge ( 66-03)
Cosa succede se non viene rispettato il termine di cui sopra ( 30 mesi).
Il datore di lavoro alla scadenza dei 30 mesi, è tenuto a sommare alla retribuzione imponibile (contributiva) del mese, l’importo corrispondente al compenso delle ferie non godute, contribuzione che sarà recuperata non appena il dipendente usufruirà ( anche parzialmente) di gg di ferie.
Così come si deve tenere conto delle sanzioni amministrative, poste a carico del datore di lavoro ove questo, non ottemperi nei termini di cui sopra.
Per quanto sopra, trovo legittimo che il datore di lavoro faccia smaltire le ferie, anche iniziando da quelle che risalgono ai periodi più lontani nel tempo.