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ferie portinaia

buongiorno a tutti, nel condominio di cui faccio parte, la portinaia facendo ogni anno poche ferie ha accumulato 80 giorni circa.
Quest'anno sarà obbligata a fare le ferie tutto il mese di agosto, ma restano ancora un sacco di giorni io ho chiesto all'amministratore di liquidare questi giorni in modo da azzerare il conto e ogni anno obbligarla a fare le ferie. L'amministratore mi dice che non è semplice in teoria le ferie non si possono pagare, possibile che se la portinaia fa una dichiarazione al condominio e chiede l'azzeramento di questo conto non sia possibile pagarle i giorni che ha maturato e non usufruito.
Se qualcuno sa darmi un consiglio io alla riunione di condominio cercherò di porre fine a questo problema.
Grazie a tutti
Carla
 
Salve Carla, le ferie non possono essere “pagate” e quindi sostituite con apposita indennità, lo stabilisce l’art. 10 del D-Lgs nr-66/03.
Tuttavia, il punto 5 del sotto riportato art.78 del ccnl stabilisce:
“In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003, si dovrà far luogo alla effettiva fruizione di un periodo minimo annuo di ferie di 4 settimane che non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di cui al successivo comma 6. Restano disponibili per diversi accordi fra le
parti soltanto le eccedenze, rispetto al quantitativo edittale, delle misure indicate nel presente articolo.

Per quanto sopra, (non ho approfondito naturalmente l’argomento, non ne avrei il tempo ) non escludo che le ferie eccedenti il periodo minimo di 4 settimane possono essere indennizzate.
Affronterai l’argomento con l’amministratore.
Più in generale, per opportuna conoscenza r per una più precisa gestione delle ferie, riporto gli artt. 78 e 79 che disciplinano l’istituto delle stesse nel ccnl di riferimento.
Saluti domenico
Art. 78 - Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse
1. Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente, il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono).
2. Per i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17 che non prestano attività in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario.
3. Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio.
4. Le ferie sono irrinunciabili.
5. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003, si dovrà far luogo alla effettiva fruizione di un periodo minimo annuo di ferie di 4 settimane che non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di cui al successivo comma 6. Restano disponibili per diversi accordi fra le
parti soltanto le eccedenze, rispetto al quantitativo edittale, delle misure indicate nel presente articolo.
6.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data della cessazione stessa.
7. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Art. 79 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
1. Il lavoratore ha facoltà di scegliere metà del periodo di ferie da godere nell’anno in corso, esclusi in ogni caso i periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Tale opzione dovrà essere comunicata per iscritto al datore di lavoro almeno tre mesi prima dall’inizio del periodo di ferie richiesto.
2. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta di cui al comma precedente, nonché per il restante 50% del periodo in caso di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore
stesso la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Tale comunicazione scritta dovrà aver luogo almeno entro il termine dei tre mesi antecedenti l’inizio del periodo di ferie stesso.
3. La scelta di tale periodo, frazionabile in non più di due tranches, salvo diversi accordi, sarà fatta dal datore di lavoro, sentito il lavoratore.
4. I datori di lavoro sono invitati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, nei periodi più confacenti al lavoratore.
5. Restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore, già in atto, sia collettive aziendali che individuali,fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
 
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