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Fdo svalutazione crediti

Astro

Utente
In contabilità della nuova azienda dove lavoro ho trovato due fondi: uno denominato tassato e uno non deducibile.
Correggetemi se sbaglio, ma ai fini della tassabilità rileva l'accantonamento, non il fondo.
Quindi io posso dedurmi lo 0,5% all'anno, fino a quando il fondo non raggiunge il 5%. E' corretto?
Ma ho comunque ancora un dubbio, quando durante l'anno porto a perdite dei crediti, quale dei due fondi devo usare per primo: quello deducibile o quello non?
 
Riferimento: Fdo svalutazione crediti

In contabilità della nuova azienda dove lavoro ho trovato due fondi: uno denominato tassato e uno non deducibile.
Correggetemi se sbaglio, ma ai fini della tassabilità rileva l'accantonamento, non il fondo.
Quindi io posso dedurmi lo 0,5% all'anno, fino a quando il fondo non raggiunge il 5%. E' corretto?
Ma ho comunque ancora un dubbio, quando durante l'anno porto a perdite dei crediti, quale dei due fondi devo usare per primo: quello deducibile o quello non?

dipende dalle caratteristiche della perdita dei crediti che stai contabilizzando se questa è deducibile o meno.
se utilizzi comunque i fondi secondo me significa che non fai concorrere come costo la perdita anche se non comprendo la motivazione di due fondi.
dovresti risalire al loro formarsi per capire se vi siano differenze sostanziali fra le due voci.
ciao
 
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Si esatto, utilizzo il fondo accantonato l'anno precedente per non portare a costi nel CE le perdite.
Per quanto riguarda la natura ti posso dire che abbiamo un'assicurazione che ci rimborsa una parte dei crediti inesigibili, portiamo quindi a perdite la rimanenza.
 
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dipende dalle caratteristiche della perdita dei crediti che stai contabilizzando se questa è deducibile o meno.
se utilizzi comunque i fondi secondo me significa che non fai concorrere come costo la perdita anche se non comprendo la motivazione di due fondi.
dovresti risalire al loro formarsi per capire se vi siano differenze sostanziali fra le due voci.
ciao

La motivazione dei due fondi è da ricercare in ragione di prudenza: probabilemnte l'organo amministrativa ha verificato la presenza di crediti di dubbia esigibilità ma non aventi ancora i requisiti per dedurli fiscalmente.
 
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Forse sarò cattivo, ma a mio avviso invece deriva da ignoranza del precedente responsabile
 
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Forse sarò cattivo, ma a mio avviso invece deriva da ignoranza del precedente responsabile

anche io ho un caso simile tra i miei clienti, e anche io ho preferito tenere distinti i due fondi ...
ritengo sia un fatto di precisione e non di ignoranza ...
cmq sono opinioni ...
ciao, buon lavoro.
 
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Parlo di ignoranza perchè la nostra situazione non è quella descritta, noi non abbiamo credti di dubbia esigibilità per i quali non ci sono i presupposti della deducibilità fiscale. Infatti come dicevo sopra noi abbiamo una assicurazione, quindi accantoniamo solo il 25% dei crediti inesigibili passati all'assicurazione per il recupero, che l'assicurazione non rimborsa.
 
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Caro Astro,
se tu giri a perdita su crediti il 25% dei crediti che l'assicurazione non rimborsa ma per tali crediti non ricorrono i presupposti per la deducibilità, li devi distinguere da quelli deducibili ... altro esempio: se a seguito degli accantonamenti dello 0,5 il monte accantonato supera il tetto del 5% dei crediti, tali accantonamenti vanno distinti da quelli deducibili ... come vedi non è così assurdo poter avere la distinzione da te scritta ... che poi è la stessa cosa he ti hanno già detto Rob e Ats.
Ciao
Nicoletta
 
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Sul secondo punto inutile dire che sono xfettamente d'accordo.
Sul primo proverò a spiegarmi meglio. Quanto l'assicurazione ha provato con ogni mezzo a recuperare il credito che gli abbiamo passato (e loro lo fanno di mestiere, quindi le sanno proprio tutte...) e non c'è riuscita, solo allora ci rimborsa il 75% e noi mettiamo a xdite il 25%. Quindi se una assicurazione ti rimborsa perchè non è riuscita a recuxare il credito, a quel punto credo proprio che tutti i presupposti ci siano, o sbaglio?
 
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Come è già stato ricordato gli acc.ti su crediti sono deducibili fino allo 0,50% del valore nominale dei crediti. Se in un esercizio ll'ammontare degli acc.ti è superiore a tale limite l'eccedenza sarà tassata e confluirà in un fondo tassato. Le perdite su crediti aventi i requisiti di deducibilità devono essere imputati prioritariamente al fondo esente (ovvero quello costituito con acc.ti entro lo 0,50%). In pratica non possono essere dedotti fino a capianza del fondo.
 
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