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fatturazione differita

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Ospite
Un piccolo dubbio.
Se un contribuente IVA mensile effettua una operazione attiva (per esempio una vendita di merce) in data per esempio 20/10 ed emette la fattura solo il mese successivo per esempio in data 10/11 perché ha emesso un D.D.T. (fatturazione differita), l’IVA relativa alla vendita in questione quando la versa? In occasione del versamento dell’IVA relativa alla liquidazione di ottobre (quindi a novembre) o in occasione del versamento dell’IVA relativa alla liquidazione di novembre (quindi a dicembre)?
Secondo me bisogna avere riguardo alla esigibilità dell’imposta (art. 6 633/72) e quindi l’IVA della vendita dovrebbe concorre a determinare la liquidazione del mese di ottobre.
Siete d’accordo?
Grazie
 
vedi la circolare 328/97 punto 2.1
" Va, infine, evidenziato che per effetto delle disposizioni di cui al secondo periodo del quinto comma dell'articolo 6, la coincidenza del momento di esigibilita' dell'imposta con quello di effettuazione delle operazioni
subisce due eccezioni riguardanti le cessioni fatte allo Stato, ad enti pubblici territoriali, ecc. e le cessioni di beni ammesse alla fatturazione mensile differita"

ciao....
 
ed inoltre l'art. 6 dpr 633/72 espressamente dice: " Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. "

quindi l'iva di una fattura differita è esigibile nel mese di emissione di detta fattura ed entra nella liquidazione del mese di emissione.
(in questo caso novembre versamento dicembre).

ciao....
 
scusa l'insistenza.
Nel mio quesito non parlavo di "esigibilità differita" bensì di "fatturazione differita" (quella consentita nel caso di emissione di D.D.T.)
Non si tratta di una operazione nei confronti dello Stato (o altri soggetti indicati al V comma dell'art. 6) per la quale è prevista la "esigibilità differita".
Inoltre non si tratta neanche della particolare cessione prevista dal IV periodo del V comma dell'art. 21.
Si tratta semplicemente di una normalissima vendita da imprersa privata ad impresa privata per la quale è stata emessa una D.D.T. il 20/10 e la relativa fattura il 10/11.
Cosa ne pensi?
Grazie
 
la circolare 328/97 punto 2.1
" Va, infine, evidenziato che per effetto delle disposizioni di cui al secondo periodo del quinto comma dell'articolo 6, la coincidenza del momento di esigibilita' dell'imposta con quello di effettuazione delle operazioni
subisce due eccezioni riguardanti le cessioni fatte allo Stato, ad enti pubblici territoriali, ecc. e le cessioni di beni ammesse alla fatturazione mensile differita"

ti metto questo articolo apparso su italia oggi del 08/09/2003:(vedi il punto 3)

" Titolo : L’esigibilità dell’imposta è una questione di tempo - Da considerare, per individuare l’aliquota applicabile, il momento di effettuazione dell’operazione
Testo : È il concetto di esigibilità il fulcro attorno al quale ruotano adempimenti fondamentali nella disciplina dell’Iva, come il versamento e la detrazione. Eppure questo concetto è stato inserito nella normativa interna dell’imposta soltanto con la riforma del 1997, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, recependo cos" finalmente il principio stabilito, nell’ordinamento comunitario, dall’art. 10 della sesta direttiva (77/388/Cee del 17/5/77), secondo cui per esigibilità dell’imposta si intende il diritto che l’erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito. Vediamo le varie implicazioni che questo principio comporta, sia nella disciplina sostanziale dell’imposta, sia a livello operativo. La definizione di «esigibilità» A differenza di quella comunitaria, che definisce nei termini riferiti sopra il concetto di «esigibilità», l’articolo 6, comma 5, del dpr 26/10/72, n. 633, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, del dlgs n. 313/97, si limita a stabilire che «l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo». Nella circolare n. 328 del 24/12/97, comunque, il ministero delle finanze ha precisato che la nozione di esigibilità dell’imposta esprime «il diritto dell’erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento». Va evidenziato che l’esigibilità è diversa dal «fatto generatore dell’imposta», che è l’evento per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta, ossia «l’effettuazione» dell’operazione imponibile. Per esempio, occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, non a quello in cui l’imposta diviene esigibile (anche se, come si dirà, i due momenti generalmente coincidono) ai fini dell’individuazione dell’aliquota d’imposta applicabile dell’insorgenza degli obblighi formali. La nozione di esigibilità non va, inoltre, confusa con il momento in cui l’imposta deve essere effettivamente versata all’erario. Come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Ue nella sentenza 20/10/93, infatti, l’obbligo di pagamento si concretizza «al momento della presentazione della dichiarazione periodica»; l’esigibilità determina, dunque, il momento in cui sorge il debito fiscale, non quello in cui l’imposta è pagabile, per cui la sua funzione essenziale è di stabilire di quali operazioni occorra tener conto relativamente a ogni periodo fiscale. Quando sorge l’esigibilità dell’Iva: la regola In base al quinto comma dell’articolo 6, dpr 633/72, l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti. In linea generale, dunque, fatte salve le specifiche previsioni dei commi secondo e quarto, l’imposta diviene esigibile: a) nel momento della consegna o spedizione, per le cessioni di beni mobili; b) nel momento della stipulazione dell’atto, per le cessioni di beni immobili; c) nel momento del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi. Occorre, ovviamente, tenere conto delle deroghe previste dal citato secondo comma (espropriazioni, contratti estimatori, ecc.), nonché della previsione del quarto comma, che anticipa l’effettuazione dell’operazione al momento di pagamento del corrispettivo o di fatturazione, se ciò si verifica prima degli eventi di cui ai precedenti commi. Le eccezioni alla regola Nello stesso quinto comma dell’art. 6 sono contemplate due eccezioni alla regola che fa coincidere l’esigibilità con l’effettuazione dell’operazione. 1 - Operazioni nei confronti di enti pubblici La prima eccezione, di carattere soggettivo, riguarda le seguenti operazioni: - cessioni di prodotti farmaceutici indicati nel n. 114 della tabella A, parte terza, allegata al dpr n. 633/72, effettuate dai farmacisti; - cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4 (operazioni verso corrispettivo specifico effettuate da enti non commerciali a favore dei soci, associati e partecipanti); - cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti: dello stato e dei relativi organi, ancorché dotati di personalità giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142/80; delle camere di commercio; degli istituti universitari; delle unità sanitarie locali; degli enti ospedalieri; degli enti pubblici di assistenza e beneficenza; degli enti pubblici di previdenza. Per queste operazioni, l’Iva diviene esigibile al momento di pagamento del corrispettivo, fatta salva la facoltà di applicare i criteri normali anticipando, quindi, spontaneamente l’esigibilità. In ordine a tale facoltà, per intuibili esigenze di chiarezza, nella circolare n. 328/97 il ministero delle finanze ha stabilito che qualora il cedente o prestatore decida di non avvalersi del rinvio dell’esigibilità, è indispensabile che tale volontà risulti espressamente dalla fattura, che dovrà pertanto recare la dicitura «Iva a esigibilità immediata». In tal modo, la controparte viene resa edotta della possibilità di esercitare immediatamente, sempre che sussistano i presupposti dell’art. 19 e seguenti, il diritto di detrazione dell’imposta. Per evitare incertezze, soggiunge il ministero, si rende necessario specificare comunque sulla fattura se l’imposta sia esigibile immediatamente oppure no, restando inteso che, in mancanza di specificazioni, l’operazione si intende a esigibilità differita e il destinatario non può operare la detrazione finché non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo. 1.1 Enti ecclesiastici di diritto privato A proposito degli enti ospedalieri, con risoluzione n. 159 del 28/5/2002 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli enti ecclesiastici che esercitano attività di assistenza sanitaria in regime di convenzione non rientrano tra i soggetti destinatari della disposizione del quinto comma dell’art. 6, in quanto essi operano in regime di diritto privato e non sono riconducibili alla nozione di enti ospedalieri contenuta nell’art. 2 della legge n. 132 del 12/2/68. 1.2 Note di variazione per nullità o annullamento dell’operazione Con risoluzione n. 75 del 5/3/2002, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora venga meno un’operazione per la quale era stata emessa fattura con imposta a esigibilità differita nei confronti dell’ente pubblico committente e, di conseguenza, il corrispettivo inizialmente pattuito non sarà mai più pagato, il fornitore può emettere nota di variazione indipendentemente dal limite temporale di un anno, dato che l’esigibilità dell’imposta non si realizzerà mai. Nel caso in cui il fornitore, al momento della fatturazione, avesse invece rinunciato al differimento dell’esigibilità, l’emissione della nota di variazione ai fini dell’Iva potrebbe avvenire solo entro il predetto limite. 1.3 Cessione del credito Una problematica tuttora irrisolta si pone nel caso in cui il soggetto che ha effettuato l’operazione a esigibilità differita ceda a terzi il relativo credito. In proposito, la Dre della Lombardia, in risposta al quesito di uno studio professionale, ha espresso l’avviso che il differimento dell’imposta non possa protrarsi fino alla data in cui l’ente disporrà il pagamento. L’impossibilità di verificare l’avveramento del presupposto del pagamento, secondo la Dre comporta che il momento dell’esigibilità debba identificarsi con quello in cui il cessionario esegue il pagamento relativo alla cessione del credito. Questa tesi, però, non è in linea con la lettera della norma. Stante l’incertezza della situazione, la Dre dell’Emilia Romagna ha ritenuto opportuno coinvolgere tempo fa l’amministrazione centrale, che però non risulta essersi ancora pronunciata. Parrebbe preferibile, anche per salvaguardare l’identità temporale tra esigibilità e detrazione, la soluzione di mantenere fermo il differimento dell’esigibilità fino al momento del pagamento del debito al nuovo creditore, imponendo alle parti l’onere di portare tempestivamente a conoscenza del soggetto passivo che ha posto in essere l’operazione l’avvenuta realizzazione del presupposto dell’esigibilità dell’Iva. 2 - Operazioni triangolari La seconda eccezione riguarda le cessioni di beni «triangolari», destinatarie dell’agevolazione della fatturazione «super-differita» prevista dall’articolo 21, quarto comma, quarto periodo, del dpr 633/72. Per tali cessioni, l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. La previsione non riguarda, dunque, le normali vendite con documento di trasporto e successiva fattura differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni e da registrare con riferimento al mese di consegna o spedizione, bens" la particolare ipotesi della vendita di beni che il cedente fa consegnare al cessionario direttamente dal proprio fornitore (esempio: Rossi vende a Bianchi beni acquistati da Verdi, incaricando quest’ultimo di provvedere alla consegna direttamente a Bianchi); in tale ipotesi, si può emettere la fattura «super-differita», entro il mese successivo a quello di consegna dei beni. Con circolare n. 288 del 22/12/98, il ministero delle finanze ha fornito chiarimenti in proposito, consentendo in via generale l’emissione della fattura «super-differita», senza necessità di specifica autorizzazione, a tutti i contribuenti che operino secondo lo schema delineato dalla norma. Il beneficio del differimento della esigibilità riguarda, ovviamente, solo il promotore della triangolazione e non il primo cedente, e fa coincidere il termine ultimo per la fatturazione con quello in cui l’imposta diviene esigibile.

3 - Altre ipotesi di differimento dell’imputazione a debito dell’imposta
Con la citata circolare n. 328/97 il ministero ha affermato che le modalità e i termini speciali di fatturazione, di registrazione, nonché i criteri di imputazione delle operazioni ai fini delle liquidazioni periodiche dell’imposta, stabiliti con appositi decreti ministeriali, già emanati in attuazione delle deleghe contenute negli artt. 22, secondo comma, 73 e 74 del dpr n. 633/72, continuano ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del dlgs 313/97. Pertanto, per le operazioni menzionate nei predetti decreti, deve necessariamente ritenersi, al fine di preservarne appieno lo spirito agevolativo, che i maggiori termini per la fatturazione e/o la registrazione si riflettano, pur in assenza di esplicita previsione di legge, sull’imputazione «a periodo» dell’imposta (anche se non si può parlare, per le ragioni di cui appresso, di vero e proprio rinvio dell’esigibilità). Stesso discorso vale per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori di cose conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge n. 298/74, le cui fatture, in base all’articolo 74, quarto comma, dpr n. 633/72, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Occorre ricordare, infine, che con risoluzione n. 195 del 28/11/2001 l’Agenzia delle entrate, preso atto delle procedure contabili in uso nel settore dei trasporti aerei e delle obiettive difficoltà degli operatori, ha consentito che i corrispettivi derivanti dalla vendita di biglietti aeri tramite le agenzie di viaggio possano essere annotati, dall’impresa di trasporto, entro 60 giorni dalla fine del mese al quale si riferisce il rendiconto periodico delle vendite emesso dall’agenzia, come già previsto dalla circolare n. 13 del 14/3/74."




per "l'art. 6 dpr 633/72 espressamente dice: "
Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. " hai ragione, son stato affrettato io, ho letto in fretta...

ciao.....
 
uhm, stavolta non ne son cosi sicuro....
quel passaggio della circolare trae in inganno....
 
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre.
Soggetti obbligati
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo.
Tali soggetti hanno facoltà di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese uccessivo a quello di consegna o spedizione della merce.
Modalità operative
Per fatturazione differita si intende il differimento dell'obbligo di fatturazione disciplinato dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di consegna o spedizione di beni accompagnata da un documento identificativo dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.
La fattura differita può essere emessa per tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto. La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l'IVA, relativa alle fatture differite, dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.

chiedo scusa, ma quel passaggio della circolare mi ha tratto in inganno.
si riferisce agli art. 73/74 dpr 633/72

iva da registrarsi in ottobre e pagarsi in novembre..

ciao...
 
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