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Fattura proforma

Io facendo delle ricerche sto trovando che la fattura differita è possibile anche per i professionisti, dopo la nota proforma. Mi sfugge qualcosa?
 
"Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica."

Questo è ciò che ho trovato sul sito dell' AdE, però ripeto forse c'è qualcosa che mi sta sfuggendo.

Intanto grazie in anticipo per le risposte Giuseppe.
 
"Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica."

Questo è ciò che ho trovato sul sito dell' AdE, però ripeto forse c'è qualcosa che mi sta sfuggendo.

Intanto grazie in anticipo per le risposte Giuseppe.
Buongiorno: confermo che la proforma può essere assimilata al DDT nelle fatture di vendita beni, quindi è possibile fatturare al 15 del mese successivo, attenzione però, l'art. 21 comma 4 lettera a) recita in completezza:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

quindi puoi fatturare entro il 15 del mese successivo all'effettuazione del servizio. Nell'esempio iniziale tu evidenzi:
- Lavoro concluso a Giugno
- Fattura Proforma inviata il 18 Giugno
- Pagamento incassato il 12 Agosto
io fatturerei il 12 agosto o nei giorni immediatamente successivi
 
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