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fattura o notula?

demagigi

Utente
Salve a tutti,
fin’ora mi è sempre capitato di ricevere delle normali fatture per la corresponsione di royalties, rappresentate da una percentuale stabilita contrattualmente, calcolata sulle vendite di un determinato prodotto ideato dal percettore delle somme (architetto, designer)
Ora da qualche tempo ci sono un paio di architetti che mi fanno pervenite una notula e quindi con la dicitura “fuori campo iva art.2-3 dpr 633/72”.
Appurato che gli art.2-3 parlano di cessione di diritti d’autore e ci può stare, anche se qualche dubbio ce l’ho perché comunque il prodotto risulta registrato a nome dell’architetto, perché queste differenze? Cioè in quali casi c’è obbligo di fattura o notula?
Grazie
 
L'emissione della fattura è obbligatoria nel caso di operazioni rilevanti ai fini IVA.
In questo caso, trattandosi di operazioni estranee al campo di applicazione dell'imposta, la fattura è facoltativa ben potendo essere sostituita da documenti equipollenti come notule o ricevute.

Rodolfo Pontecorvi
Dottore Commercialista in Roma
 
L'emissione della fattura è obbligatoria nel caso di operazioni rilevanti ai fini IVA.
In questo caso, trattandosi di operazioni estranee al campo di applicazione dell'imposta, la fattura è facoltativa ben potendo essere sostituita da documenti equipollenti come notule o ricevute.

Rodolfo Pontecorvi
Dottore Commercialista in Roma

questo l'ho capito, ma perché é fuori campo iva? altri professionisti x lo stesso tipo di operazione mi fanno la fattura; allora se é facoltativo significa che anche questi altri possono fare notula? e comunque come ho già fatrto presente il fuori campo iva riguarda la cessione dei diritti d'autore; non so se nel caso delle royalties si può parlare di cessione dei diritti.
Grazie comunque
 
In effetti occorre indagare bene l'oggetto della prestazione perché il trattamento dei diritti di autore e delle royalties è diverso.
L'art.3 al comma 4 prevede un'esclusione specifica per le sole cessioni del diritto di autore effettuate dall'autore stesso.
Invece per le operazioni relative alle invenzioni industriali afferma al comma 2 che sono operazioni assimilate alle prestazioni di servizi e quindi operazioni imponibili e non prevede alcuna esclusione basata sulla soggettività del cedente.
A mio parere quindi se si tratta di diritto di autore non c'è iva e può anche essere emessa una notula, se si tratta di invenzioni industriali va applicata l'iva e va emessa la fattura.

Rodolfo Pontecorvi
Dottore Commercialista in Roma
 
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