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Fattura elettronica regime forfettario

Minimi e forfettari sono esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, ma sono tenuti CONSERVARE in modalità elettronica le fatture ricevute.
E' stato chiarito dall'agenzia entrate in un video forum con il sole 24 ore.
 
L'unico caso in cui anche i minimi e i forfettari devono obbligatoriamente emettere fattura elettronica è quando devono fatturare verso una pubblica amministrazione (già dal 2015)
 
Quindi il forfettario non avrà neppure l'obbligo della conservazione elettronica delle fatture di acquisto?

I forfettari ai sensi del co. 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015 come modificato dal co. 909 della L. 205/2017 sono esonerati dalle disposizioni di emissione della fattura elettronica. Tale esclusione non interessa il ciclo passivo quando la fattura elettronica è emessa, per un acquisto effettuato dal forfettario, da un soggetto in regime ordinario.
Ora la questione è se il forfettario che riceve la FT elettronica possa mandare in conservazione non Elettronica il PDF generato dal SDI.
Ai sensi della direttiva UE del 16 aprile sembrerebbe che anche il forfettario sia obbligato alla conservazione elettronica della FT di acquisto Elettroniche.
Tale direttorio sembra essere stato confermato da recenti risposte dell'AE (risposte AE 12 novembre 2018).
 
L’agenzia delle Entrate, in una risposta fornita durante un forum organizzato dal Sole24Ore richiamando il provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, ha chiarito che ai fini della trasmissione delle fatture ai soggetti minimi, forfettari e in regime di vantaggio, i cedenti/prestatori invieranno una vera e propria fattura elettronica tramite lo Sdi con un codice destinatario convenzionale a 7 zeri (salvo che il soggetto identificato non comunichi uno specifico indirizzo telematico pec o codice destinatario, ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell’intermediario che riceve per suo conto).
Le fatture elettroniche saranno poi messe a disposizione nelle loro specifiche aree riservate. Inoltre il fornitore deve consegnare ai predetti soggetti copia cartacea.
L’Agenzia ha chiarito che i minimi e forfettari non sono sono soggetti alla conservazione elettronica delle fatture che ricevono dai propri fornitori.
Si auspica che presto queste domande e risposte dell'Agenzia fornite in varie occasioni vengano raggruppate in una circolare ufficiale.
 
Sarebbe stato illogico secondo me obbligare tali soggetti a conservare elettronicamente e fatture elettroniche ricevute...
Saluti.
 
Ciao Rocco... comunque tutte ste risposte sparse.... disorientano. Potrebbero almeno pubblicare tutti questi chiarimenti sul sito dell'agenzia, in modo da avere un riferimento un po' piu' ufficiale.
 
Ciao Rocco... comunque tutte ste risposte sparse.... disorientano. Potrebbero almeno pubblicare tutti questi chiarimenti sul sito dell'agenzia, in modo da avere un riferimento un po' piu' ufficiale.

Ormai dobbiamo rassegnarci a lavorare in questo modo Luigia, o per lo meno io mi sto convincendo di questo.
Una soluzione potrebbe essere ad es. quella di istituire un'area dedicata alle FAQ sulla e-fattura, all'interno del sito oppure della piattaforma "Fatture e Corrispettivi"...
Ciao Luigia.
 
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