[*]Scontrini acquisto farmaci
D. [FONT=Times New Roman,Times New Roman]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Nella prossima dichiarazione dei redditi si ripresenterà la problematica legata al contenuto degli scontrini comprovanti l’acquisto dei farmaci. La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell’acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l’autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sè e per i suoi familiari a carico. [/FONT]
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R. [FONT=Times New Roman,Times New Roman]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]L’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1° luglio 6 [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l’Amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l’attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino. [/FONT]
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[FONT=Times New Roman,Times New Roman]L’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto che [/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]"per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti". [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman]
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[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Pertanto, per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba8ce0c806f40e/circ_18E_210409.pdf[/FONT]
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[FONT=Times New Roman,Times New Roman]saluti [/FONT]
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