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Estinzione pignoramento persso terzi, società recupero crediti latitante... procedure

Buongiorno,
mi occupo di amministrazione del personale e mi trovo davanti a questa situazione:
Un dipendente ha due pignoramenti presso terzi. Uno in essere per una fidejussione ed uno in stand by. (in attesa che venga estitno il precedente)
Essendo vicino alla scadenza, l'azienda e il dipendente circa un anno fa, scrivono all'a società di recupero crediti alla quale
la banca ha ceduto il credito, la Italdonfidario. La stessa risponde dopo pochi giorni indicando una somma residua
di 6.000 euro, senza però indicare alcun dettaglio.
L'azienda perciò continua a trattenere fino all'importo indicato dopodichè sia l'azienda che il dipendente ricontattano la Italfondiario indicando di aver trattenuto e versato le somme indicate e chiedendo un estratto conto dettagliato e la dichiarazione di estinzione del debito.
Nessuna risposta. Questo accadeva nel mese di agosto. Questa società, agli indirizzi in nostro possesso sembra essere svanita nel nulla.
Ora, il dipendente chiede di poter terenere in stand by il pignoramento successivo finchè non riceve la liberatoria dell'estinzione del pignoramento precedente. E' possibile? Che passi deve fare l'azienda e che passi il dipendente?
Un'altra domanda sempre inerente al pignoramento delle retribuzioni, ci sono somme non pignorabili, ad esempio lo straordinario è pignorabile? E i premi di produttività? Non sono voci fisse e continuative...
Grazie in anticipo
 
Re: Estinzione pignoramento persso terzi, società recupero crediti latitante... proce

Salve NefertariII, ritengo una leggerezza fatta da parte tua e del datore di lavoro nell’Agosto u.s.
Ora, davanti ad una risposta approssimativa, si doveva intimare l’invio del conteggio c.d. “residuo” di estinzione anticipata, secondo le norme di legge previste, e solo successivamente procedere alla estinzione.
Chiedi se è possibile tenere in stand by il pignoramento in coda, la risposta è negativa.
E’ necessario preventivamente informare il Giudice competente che a suo tempo ha ordinato il pignoramento, che potrà disporre diversamente sulla base di quanto qui hai lamentato.
Riguardo alle somme non “pignorabili”, la quota prevista da pignoramento è determinata sull’importo della retribuzione calcolata al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, come risultante dalla busta paga.
 
Re: Estinzione pignoramento persso terzi, società recupero crediti latitante... proce

Ciao Domenico,
grazie per la risposta,
Salve NefertariII, ritengo una leggerezza fatta da parte tua e del datore di lavoro nell’Agosto u.s.
Ora, davanti ad una risposta approssimativa, si doveva intimare l’invio del conteggio c.d. “residuo” di estinzione anticipata, secondo le norme di legge previste, e solo successivamente procedere alla estinzione.

Fatto, ma la società recupero crediti sembra essere svanita... non risponde alle raccomandate. A dire il vero, non risultano, credo, nemmeno le ricevute di ritorno. Ma, nel caso avesse cambiato indirizzo o forma giudirica, presumo avrebbe dovuto informare l'azienda...

Chiedi se è possibile tenere in stand by il pignoramento in coda, la risposta è negativa.

Ok, devo comunicare all'azienda che deve continuare ad effettuare le trattenute (?) ... ma per chi? Non certo per il pignoramento presumibilmente estinto, bensì per quello in coda anche se non sappiamo a quanto ammonta ad oggi il capitale + interessi maturati mentre era accodato..

E’ necessario preventivamente informare il Giudice competente che a suo tempo ha ordinato il pignoramento, che potrà disporre diversamente sulla base di quanto qui hai lamentato.

Posso avere qualche dritta a riguardo? C'è un facsimile? Questa informativa deve farla l'azienda o il dipendente?
(io)
Ho fatto anche il passo di contattare il Giudice che a quel tempo (parliamo del 2000) si occupò della esecuzione, ma risulta essere stato trasferito a Grosseto


Riguardo alle somme non “pignorabili”, la quota prevista da pignoramento è determinata sull’importo della retribuzione calcolata al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, come risultante dalla busta paga.

Da quanto so io i pignoramenti vengono fatti sul netto in busta tolta l'irpef lorda/le voci mobili(assegni,straordinari,premi di produzione etc.)..
Grazie
 
Ultima modifica:
Re: Estinzione pignoramento persso terzi, società recupero crediti latitante... proce

L’art. 545 del c.p.c. autorizza il sequestro a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ad esempio tfr.

L’art. 68 della Legge180/1950 prevede che gli importi sottoposti a pignoramento si calcolano al netto delle ritenute, che si intendono al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Si tenga conto altresì, che nella generalità dei casi, nell’ordinanza viene stabilito l’obbligo della trattenuta per un importo pari a 1/5 della retribuzione ( vorrai verificare il dispositivo).
La conseguenza in questi casi, è che non esiste una quota fissa da trattenere, ne un nr. predeterminato di quote, ma l’importo viene calcolato mensilmente sul netto da erogare fino alla estinzione ( totale) del debito, ma su questo credo di non dire niente di nuovo.

Nel post che precede hai domandato: è possibile tenere in stand by il pignoramento in coda”,
ho risposto che “è necessario preventivamente informare il Giudice competente che a suo tempo ha ordinato il pignoramento, che potrà disporre diversamente sulla base di quanto qui hai lamentato.
Come è noto, il datore di lavoro dalla data in cui gli è stato notificato l’atto di pignoramento è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (art. 546 c.p.c.).
Quindi, non può, senza disposizione del giudice, concludere operazioni che possono nuocere la tutela del c.d. “creditore pignorante”.
L’istanza dovrà essere redatta e depositata c/o il Tribunale da un avvocato (da te delegato), non è possibile qualsivoglia altra soluzione.
A disposizione
saluti domenico
 
Re: Estinzione pignoramento persso terzi, società recupero crediti latitante... proce

Grazie Domenico, la mia confusione nasce da questo:Riporto questo passaggio :
L’importo della rata cedibile nella cessione del quinto si ottiene sommando dalla Busta Paga le voci fisse e continuative mensili,decurtando le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali: non sono tenute in considerazione invece le voci relative a straordinari diurni e notturni, premi di produzione, assegni familiari, trasferte e una tantum.
Cessione del quinto: come si determina la quota cedibile | Prestiti Blog

e ancora, le associazioni dei consumatori:

Straordinari pignorabili. : Aiuto Debiti e Recupero Crediti. - Pagina 2

"... I pignoramenti vengono fatti sul netto in busta tolta l'irpef lorda/le voci mòbili(assegni,straordinari,indennità etc.). Se,prima di effettuare il calcolo del quinto, l’importo del reddito risultasse già inferiore al trattamento minimo, allora non potrà èssere effettuato nessun pignoramento."
Tra l'altro lo straordinario non è un'indennità...
Penso che il mio prossimi passi saranno:
1. contattare un legale
2. recarmi in tribunale alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari.
Vi terrò comunque informati.
Saluti
 
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