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esportazione autovettura

esenzione iva?

trattasi di acquisto intracomunitario..
l'va va versata in italia.. se no manco te la immatricolano

le informazioni sono qui:
Acquisto di veicolo nuovo proveniente da altro stato Ue.
l’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi provenienti da altro stato membro, in base all’art. 38, comma 3, lett. e), si considera «acquisto intracomunitario» da assoggettare all’Iva italiana, anche se il cedente, l’acquirente o entrambi non sono soggetti d’imposta. Se l’acquirente agisce in veste di soggetto passivo, le modalità di applicazione dell’Iva sono quelle consuete: integrazione della fattura del fornitore, registrazione a debito, e così via. Nel caso in cui, invece, l’acquirente sia un privato, occorre fare riferimento alle disposizioni del dm 19/1/93: in sintesi, egli deve presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio delle entrate e pagare l’imposta (con risoluzione n. 136 del 6/9/2000, è stato stabilito che il pagamento, per il quale si usava prima il modello F23, va effettuato con il modello F24, indicando il codice tributo 6099). In entrambi i casi, per poter ottenere l’immatricolazione del veicolo occorre esibire al Pra la documentazione relativa all’acquisto e quella comprovante l’avvenuto assolvimento dell’Iva.

[%sig%]
 
la risposta sopra era per alessandro..

cmq: circolare 40 /18/07/2003

Il trattamento dei veicoli nuovi Come accennato, le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi da un paese comunitario all’altro pagano in ogni caso l’Iva nel luogo di destinazione, anche se il venditore, l’acquirente o entrambi sono privati consumatori. Per l’applicazione di questa norma, che ha il chiaro fine di evitare che gli acquisti vengano localizzati nei paesi con le aliquote d’imposta più basse, sono fondamentali le definizioni fornite dall’art. 38, comma 4, del dl 30/8/93, n. 331, in base al quale sono mezzi di trasporto: - le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri - gli aerei con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg - i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o di potenza superiore a 7,2 Kw destinati al trasporto di persone o cose, con esclusione delle imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e degli aerei destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali. In base alla stessa disposizione, i suddetti mezzi di trasporto si considerano nuovi se, al momento della cessione, soddisfano una delle seguenti condizioni: - percorrenza massima non superiore a 6.000 chilometri (veicoli terrestri) - prima immatricolazione risalente a non più di sei mesi (veicoli terrestri) - ore di navigazione non superiori a 100 (imbarcazioni) - ore di volo non superiori a 40 (aerei) - prima immatricolazione da non più di tre mesi (aerei) Il mezzo di trasporto si considera dunque usato quando non soddisfa, al momento della vendita, nessuno dei requisiti di cui sopra: cos", per esempio, un’automobile si considera usata soltanto se ha percorso più di 6000 chilometri e sono passati almeno sei mesi dalla prima immatricolazione. Vendita di mezzo nuovo dall’Italia ad altro stato Ue. In base all’art. 41, lettera b), del dl 331/93, la cessione a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati in altro stato membro, è assimilata a una cessione intracomunitaria, anche se non effettuata nell’esercizio dell’impresa, arte o professione e anche se l’acquirente non è soggetto passivo. Derogando, dunque, a uno dei presupposti fondamentali per la configurazione della cessione intracomunitaria (soggettività passiva di entrambe le parti), la norma qualifica la cessione di mezzi di trasporto nuovi non imponibile in Italia, in quanto soggetta all’applicazione dell’Iva nel paese di destinazione. In considerazione di ciò, allo scopo di evitare duplicazioni nell’applicazione dell’imposta in ambito comunitario, l’articolo 53 del dl 331/93 stabilisce che se l’auto nuova è venduta da un soggetto che agisce come privato consumatore, egli ha diritto al rimborso dell’Iva compresa nel valore della vendita. Tale rimborso spetta per il minore importo tra l’Iva pagata al momento dell’acquisto (o dell’importazione) e quella che sarebbe dovuta se la cessione fosse soggetta all’imposta in Italia. Per ottenere il rimborso dell’imposta, il venditore deve farne richiesta all’ufficio delle entrate del luogo di residenza, entro sessanta giorni dalla cessione, attraverso un apposito modello, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19/1/93. (vedi esempio 1). Acquisto di veicolo nuovo proveniente da altro stato Ue. Specularmente, l’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi provenienti da altro stato membro, in base all’art. 38, comma 3, lett. e), si considera «acquisto intracomunitario» da assoggettare all’Iva italiana, anche se il cedente, l’acquirente o entrambi non sono soggetti d’imposta. Se l’acquirente agisce in veste di soggetto passivo, le modalità di applicazione dell’Iva sono quelle consuete: integrazione della fattura del fornitore, registrazione a debito, e cos" via. Nel caso in cui, invece, l’acquirente sia un privato, occorre fare riferimento alle disposizioni del dm 19/1/93: in sintesi, egli deve presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio delle entrate e pagare l’imposta (con risoluzione n. 136 del 6/9/2000, è stato stabilito che il pagamento, per il quale si usava prima il modello F23, va effettuato con il modello F24, indicando il codice tributo 6099). In entrambi i casi, per poter ottenere l’immatricolazione del veicolo occorre esibire al Pra la documentazione relativa all’acquisto e quella comprovante l’avvenuto assolvimento dell’Iva. Il trattamento dei veicoli usati Qualora il mezzo di trasporto, in base alle definizioni di cui sopra, debba considerarsi usato, la compravendita assume rilievo ai fini dell’Iva soltanto se il venditore agisce in veste di soggetto passivo d’imposta, secondo i principi di ordine generale, in quanto non si rende operante l’estensione prevista per i veicoli nuovi in seno alla disciplina transitoria degli scambi intracomunitari. Di conseguenza, se il venditore è un privato, la cessione è irrilevante ai fini dell’Iva, indipendentemente dalla posizione dell’acquirente. Quando, invece, il venditore è un soggetto d’imposta, la cessione si può configurare, nei riflessi dell’Iva, in due modi molto diversi, con effetti che trascendono la specifica operazione e si ripercuotono sulle eventuali transazioni successive. La tassazione all’origine con il regime del margine. Se il venditore applica alla cessione il cosiddetto «regime del margine» per i beni d’occasione, il prezzo di vendita incorpora anche l’imposta, che viene versata nel paese in cui risiede il venditore; la fattura che questi emette nei confronti dell’acquirente, non evidenzia separatamente il tributo, ma riporta (o meglio, dovrà riportare, quando sarà recepita la direttiva comunitaria sulla fatturazione) l’indicazione che l’operazione è sottoposta al regime del margine. Per l’acquirente situato in un altro stato membro, l’operazione non realizza «acquisto intracomunitario», per cui non deve essere sottoposta all’imposta a destinazione (essendo già tassata all’origine). Anche l’eventuale, successiva rivendita, da parte dell’acquirente, soggiacerà al regime del margine, secondo le disposizioni del dl n. 41/95, per cui, ad esempio: La tassazione a destinazione come cessione intracomunitaria. Se venditore non applica il regime del margine e l’acquirente è un soggetto passivo, l’operazione costituisce cessione intracomunitaria nel paese di origine e, specularmente, acquisto intracomunitario in quello di destinazione. Anche in questo caso, la fattura del fornitore non espone l’Iva, ma non perché già inclusa nel prezzo, bens" perché la vendita è detassata all’origine in quanto tassabile a destinazione. L’acquirente deve quindi tassare l’acquisto applicando l’Iva del proprio paese, secondo i meccanismi già accennati (integrazione della fattura, registrazione a debito, ecc.). Le successive, eventuali rivendite del veicolo saranno soggette all’applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie. Riprendiamo l’esempio precedente, mantenendo invariate le cifre per semplicità: (vedi esempio 3). È evidente, quindi, la convenienza del regime del margine rispetto a quello ordinario, donde i conseguenti abusi che l’agenzia delle entrate, giustamente, intende contrastare. Presupposti per l’applicazione del regime del margine Nella circolare n. 40/2003, l’agenzia ricorda che, in base alle vigenti disposizioni, il regime del margine si applica soltanto quando il soggetto che ha venduto il veicolo: a) lo aveva acquistato da un privato b) lo aveva acquistato senza avere potuto detrarre l’imposta c) fruisce di un regime di franchigia nel proprio stato membro d) lo aveva acquistato da un venditore che aveva applicato il regime del margine. L’imprenditore nazionale che acquista un veicolo da un soggetto passivo comunitario, quindi, deve prestare attenzione al trattamento applicato dal cedente, che non può essere desunto dal fatto che la fattura non reca l’addebito dell’imposta del paese di origine (dato che, come si è detto, sia nel regime del margine, sia nelle cessioni intracomunitarie, la fattura del fornitore non evidenzia l’imposta). La prima verifica da compiere dovrà riguardare le indicazioni contenute nella fattura, al fine di rilevare l’eventuale riferimento alle norme sul regime del margine (riferimento che, come si diceva, diventerà obbligatorio con il recepimento della direttiva 2001/115/CE del 15/12/2001). Ma anche la dichiarata applicazione in fattura del regime del margine, secondo la circolare, non vale a tranquillizzare l’acquirente, che per l’agenzia delle entrate resta responsabile qualora, in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime predetto, come per esempio nel caso in cui risulti intestataria del veicolo un’impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività (es. noleggio), detraendo l’imposta assolta sull’acquisto. A questo punto, però, la circolare sembra pretendere decisamente troppo dall’acquirente, il quale, fermo restando il principio di colpevolezza non può disattendere le indicazioni riportate in fattura a motivo dell’intestazione del veicolo, presumendo, oltretutto, che il cedente avesse esercitato la detrazione «a monte».
 
vendita autovettura usata che verrà esportata

devo vendere un'autovettura usata ad un extracomunitario residente in Italia che poi la esporterà.
Cosa devo fare per non aver problemi dopo la cessione, quindi per non essere più responsabile della vettura una volta ceduta? So che occorre effettuare la pratica c/o la Motorizzazione Civile ma non è molto chiaro se la richiesta di ritiro della targa deve essere effettuata prima o dopo la cessione, quindi se da me venditore o dall'acquirente. Non vorrei avere problemi in seguito
Grazie
 
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