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Esiste proroga per l'invio degli elenchi c/f???

Mario

Utente
Salve a tutti, vorrei sapere se esiste o potrebbe uscire una proroga per l'invio degli melenchi clienti e fornitori?
Oppure è fissato a giorno 29 aprile?
 
Riferimento: Esiste proroga per l'invio degli elenchi c/f???

Salve a tutti, vorrei sapere se esiste o potrebbe uscire una proroga per l'invio degli melenchi clienti e fornitori?
Oppure è fissato a giorno 29 aprile?

Vi è stata una proroga ma solo per <ONLUS ecc.; ad oggi la scadenza naturale per l'invio è il 29.4
 
Riferimento: Esiste proroga per l'invio degli elenchi c/f???

Qualcuno sa indicarmi la sanzione prevista in caso di ritardo dell'invio degli elenchi?
C'è la possibilità di rimediare alla sanzione di euro 258?
 
Riferimento: Esiste proroga per l'invio degli elenchi c/f???

L'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 prevede che la sanzione è ridotta "ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".
In relazione a violazioni concernenti gli elenchi clienti e fornitori, con la circolare 3.10.2007 n. 59, Assonime ha specificato che, stante il carattere periodico dell'imposta sul valore aggiunto, dovrebbe trovare applicazione il disposto della norma richiamata, "secondo cui gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti possono essere regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell'anno in corso del quale è stata commessa la violazione con applicazione della sanzione in misura ridotta pari ad un quinto del minimo".
La stessa posizione è stata espressa, sempre in dottrina, da Ricca F. "Regolarizzazione delle infrazioni sulla trasmissione degli elenchi clienti-fornitori", L'IVA, 12/2007, p. 9 ss.; in senso contrario, invece, Cerofolini M. "Come ravvedersi dagli errori od omissioni connessi all'invio degli elenchi clienti fornitori", Guida Normativa, 10.11.2007, p. 49, che propende per il termine, anch'esso previsto dalla lett. b) dell'art. 13, di un anno dalla violazione.
Il termine "fisso" di regolarizzazione (coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione annuale) appare, comunque, preferibile rispetto a quello "mobile" (entro un anno dall'illecito).
Il dubbio in esame dovrebbe essere chiarito, in via definitiva, dall'Agenzia delle Entrate.
Se, infatti, in un primo tempo è stato precisato che, per le violazioni materia di IVA, la regolarizzazione va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (C.M. 23.7.98 n. 192/E §§ 2.2 e 2.3; C.M. 25.1.99 n. 23/E, Cap. III, § 1.1), in temi più recenti tale posizione è stata superata.
In particolare, la circ. Agenzia delle Entrate 26.9.2005 n. 41 (§ 5.5) ha chiarito, a proposito delle violazioni concernenti l'omessa o irregolare comunicazione dei dati delle lettere d'intento, che la regolarizzazione di cui alla lett. b) dell'art. 13 è ammessa "entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore".
Da ultimo, si ricorda che il provv. Agenzia delle Entrate 25.5.2007, al punto 6.3, stabilisce che è consentita la trasmissione sostitutiva degli elenchi precedentemente inviati, se essi si riferiscono allo stesso anno e se la sostituzione avviene, previo annullamento della precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine.
In attesa di un chiarimento sul punto, tale disposizione sembrerebbe doversi interpretare nel senso che la sostituzione in oggetto, se effettuata entro 30 giorni dalla scadenza, non costituisce violazione sanzionabile.
 
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